Tirocinio formativo: tassazione o esenzione? L’Agenzia delle Entrate fissa le regole

Tirocinio: l'indennità corrisposta è esente Irpef? L'Agenzia delle Entrate fissa le regole con la risposta all'interpello n. 51 del 12 febbraio 2020. È sottoposto a tassazione secondo le regole ordinarie l'importo erogato per tirocini formativi, di orientamento e reinserimento nel mondo del lavoro, anche se riconosciuti a soggetti con disabilità.

Tirocinio formativo: tassazione o esenzione? L'Agenzia delle Entrate fissa le regole

Tirocinio formativo, di orientamento e reinserimento nel mondo del lavoro: l’indennità corrisposta al tirocinante è esente Irpef o sottoposta a tassazione?

A chiarire le regole su quali tirocini vadano obbligatoriamente indicati in dichiarazione dei redditi e quali indennità siano esenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 51 del 12 febbraio 2020.

Il quesito riguarda un caso specifico, relativo all’indennità riconosciuta per la partecipazione a tirocini rivolti a soggetti con disabilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 104/1992, avviati dalla Regione Marche come strumento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione.

Alla richiesta di chiarimenti sulla tassazione o sull’esenzione per il tirocinio avviato nell’ambito di un progetto di assistenza a soggetti disabili l’Agenzia delle Entrate non fornisce una risposta chiara, ma affida all’Ente il compito di stabilire se prevalga la funzione assistenziale o formativa.

In ogni caso, l’interpello in oggetto fornisce un’utile disamina delle regole da considerare per capire quando i tirocini vadano obbligatoriamente dichiarati e sottoposti a tassazione ordinaria.

Tirocinio formativo: tassazione o esenzione? L’Agenzia delle Entrate fissa le regole

L’articolo 34 del DPR n. 601 del 1973 stabilisce, al comma 3, che i sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo di assistenza siano esenti Irpef.

Per applicare l’esenzione è necessario che coesistano due requisiti:

  • uno di carattere soggettivo, ovvero che l’erogazione deve essere effettuata solo dallo Stato o da altri enti pubblici (inclusi i Comuni);
  • l’altro di carattere oggettivo, attinente la natura assistenziale del sussidio erogato.

Ad esempio, sono quindi esenti Irpef la pensione di invalidità, gli assegni agli invalidi civili o ai sordomuti.

Quel che l’Agenzia delle Entrate sottolinea con la risposta all’interpello n. 51 del 12 febbraio 2020 è che l’esenzione fiscale ha carattere eccezionale, ed è quindi delimitata alle prestazioni e alle indennità erogate per cittadini indigenti o in particolari condizioni di bisogno.

È questo il chiarimento con il quale esordisce l’Agenzia delle Entrate per delimitare i confini per l’applicazione dell’esenzione fiscale sulle somme corrisposte a titolo di indennità di tirocinio da parte di enti pubblici.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 51 del 12 febbraio 2020
Trattamento fiscale applicabile all’indennità prevista dall’articolo 14 della delibera di Giunta della Regione Marche n. 593 del 07/05/2018 per la partecipazione ai TIS

Tirocinio formativo, di orientamento ed inserimento al lavoro, tassazione ordinaria per l’indennità del tirocinante

Le somme corrisposte a titolo di indennità per tirocini formativi, di orientamento o inserimento al lavoro sono considerate redditi assimilati a lavoro dipendente, secondo quanto disposto dall’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR e come chiarito dalla circolare MEF n. 326/1997.

Si ricorda che, in ogni caso, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi ai fini della corretta tassazione dell’indennità percepita si applica esclusivamente nel caso di superamento del limite della no tax area, pari a 8.174 euro.

Non vi è quindi nessuna esenzione specifica; sarà l’importo annuo percepito a determinare quando l’indennità per tirocini finalizzati alla formazione e al lavoro dovrà esser sottoposta a tassazione ordinaria.

Le stesse regole si applicano anche ai tirocini avviati dal Comune in favore di soggetti con disabilità: se le somme erogate non hanno carattere puramente assistenziale, ma sono erogate anche per l’inserimento del soggetto svantaggiato nel mondo del lavoro, sono da considerarsi come indennità per tirocinio formativo.

I confini tra tirocini dal carattere assistenziale e tirocini aventi valenza formativa sono tuttavia labili, ed è per questo che l’Agenzia delle Entrate passa la palla agli enti locali.

Sarà il Comune, sulla base delle regole riepilogate nella risposta n. 51, a dover individuare se per ciascun progetto personalizzato avviato nei confronti di soggetti con disabilità prevalga il carattere assistenziale o formativo.

Nel secondo caso l’indennità di tirocinio non rientrerà tra le somme esenti ai fini fiscali.

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