Superbonus al 70 per cento: chi può continuare con l’agevolazione in forma ridotta?

Tommaso Gavi - Irpef

Il superbonus al 70 per cento spetta in caso di lavori in condominio. Nessuna agevolazione ridotta, invece, per gli interventi su villette e unifamiliari. In tali casi con la scadenza del 31 dicembre 2023 si è concluso l'incentivo edilizio

Superbonus al 70 per cento: chi può continuare con l'agevolazione in forma ridotta?

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, relative a interventi di superbonus, l’agevolazione passa dal 110 o 90 per cento al 70 per cento.

Tuttavia non tutti potranno continuare a beneficiare del bonus edilizio in forma ridotta. Sono infatti esclusi quanti hanno realizzato interventi su villette e unifamiliari.

Per i soggetti in questione la scadenza del 31 dicembre 2023 è stato il momento di chiusura al beneficio.

Continuerà al 70 per cento, invece, l’agevolazione per i condomini che effettueranno spese entro la fine dell’anno in corso.

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Superbonus al 70 per cento: chi può continuare con l’agevolazione in forma ridotta?

Come anticipato, il termine della fine dell’anno ha inciso in maniera diversa sui soggetti che hanno i cantieri aperti.

Sebbene cambino le regole del superbonus a partire dal 1° gennaio 2024, gli effetti non sono gli stessi per le diverse categorie di soggetti.

La scadenza del 31 dicembre 2023, infatti, è stato un vero e proprio capolinea per chi ha intrapreso lavori del superbonus in villette e unifamiliari: i soggetti non potranno più continuare a beneficiare dell’agevolazione.

Diversa è, invece, la situazione dei condomini. Per i soggetti con cantieri aperti, infatti, c’è la possibilità di continuare a beneficiare dell’agevolazione, ridotta però al 70 per cento.

L’agevolazione passa dal 110 o 90 per cento al 70 per cento. I condomini avranno quindi più tempo per terminare i lavori ed evitare di perdere l’agevolazione.

In alcuni casi, infatti, la mancata ultimazione degli interventi o il mancato raggiungimento del salto della doppia classe energetica portano al rischio di azione di recupero delle somme.

All’interno del decreto n. 212/2023 è stato inserito il cosiddetto meccanismo “salva spese”, che però si applica esclusivamente a quanti hanno scelto la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Per tali soggetti verrà bloccato il recupero, anche se non vengono raggiunte le condizioni stabilite per il riconoscimento dell’agevolazione.

Diverso è, invece, il caso di chi ha scelto la strada della detrazione. Per tali soggetti il meccanismo non opera. A riguardo non sono state previste modifiche nel testo della legge di conversione del decreto Salva spese, che dopo il via libera della Camera dovrà ottenere l’approvazione definitiva da parte del Senato.

Un correttivo potrebbe arrivare con i prossimi provvedimenti.

Superbonus al 70 per cento: anche con la cessione del credito ma ad alcune condizioni

I soggetti che potranno continuare a beneficiare del superbonus al 70 per cento, per gli interventi in condominio, potranno continuare anche a scegliere la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Tuttavia, la scelta attraverso l’opzione indiretta della fruizione dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio è permessa solo come eccezione al generale divieto introdotto dal decreto Blocca cessioni.

Il DL 11/2023 ha introdotto tale divieto per i lavori con CILA presentata a partire dal 17 febbraio dello scorso anno.

Potranno quindi continuare a scegliere le opzioni previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio esclusivamente i soggetti che hanno presentato la CILA entro il 16 febbraio 2023.

In alcuni specifici casi, inoltre, i soggetti possono aver diritto anche al contributo a fondo perduto 2024.

L’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 a patto che vengano rispettati i seguenti requisiti:

  • i soggetti beneficiari abbiano redditi inferiori a 15.000 euro;
  • al 31 dicembre 2023 sia stato raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 60 per cento.

Il contributo arriverà, al massimo, a coprire la quota di riduzione dell’agevolazione per l’anno in corso. Tuttavia, per la piena operatività della misura si attende l’apposito decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto Salva spese.

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