Ecobonus 2022: come funziona? Guida alla detrazione del 110, 65 e 50 per cento: lavori ammessi e beneficiari

Guida all'ecobonus 2022, la detrazione del 110, 65 e 50 per cento riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica. Lavori ammessi, soggetti beneficiari e adempimenti: tutte le istruzioni da conoscere.

Ecobonus 2022: come funziona? Guida alla detrazione del 110, 65 e 50 per cento: lavori ammessi e beneficiari

L’ecobonus è la detrazione fiscale del 110, 65 e 50 per cento riconosciuta per i lavori di risparmio energetico.

Il bonus fiscale spetta anche per le spese ammesse sostenute nel corso del 2022, ed è quindi bene soffermarsi sulle istruzioni e su chi ne ha diritto.

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato le regole già in vigore negli scorsi anni: l’ecobonus spetta in diverse percentuali, in relazione alla tipologia di lavori eseguiti e spese sostenute.

Dal superbonus del 110 per cento fino all’ecobonus 2022 ordinario del 65 e del 50 per cento, facciamo di seguito il punto delle regole da tenere a mente, soggetti beneficiari e lavori ammessi in detrazione fiscale.

Alla generalità dei lavori ammessi all’ecobonus sarà possibile applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come alternativa alla fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

L’esercizio delle due opzioni è subordinato all’apposizione del visto di conformità da parte del professionista e dell’attestazione di congruità dei prezzi.

Partendo dall’elenco dei lavori rientranti nell’ecobonus del 110, 65 e 50 per cento, soffermiamoci quindi sulle regole in vigore dal 1° gennaio 2022 e sui casi in cui è possibile beneficiarne.

Ecobonus 2022: cos’è e come funziona

L’ecobonus è la detrazione fiscale riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Ad introdurre gli incentivi riconosciuti per gli interventi di efficienza energetica è stato il decreto-legge del 04/06/2013 n. 63.

Le regole relative ai limiti di spesa, ai lavori ammessi in detrazione fiscale e agli adempimenti richiesti sono contenute all’articolo 14 del DL n. 63/2013, più volte modificato nel corso degli anni e ad ultimo dalla Legge di Bilancio 2022.

La Manovra ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 l’ecobonus, accanto al bonus ristrutturazione e al bonus mobili.

Un rinnovo pluriennale, che porta alla necessità di capire come funziona e chi potrà beneficiare dell’ecobonus, la detrazione fiscale IRPEF ed IRES concessa per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Le spese ammesse sono numerose, e proprio su tale aspetto ci soffermeremo di seguito, specificando quali lavori rientrano nel superbonus del 110 per cento, e quali sono invece ammessi in detrazione fiscale con le aliquote ordinarie del 65 e del 50 per cento.

Ecobonus 2022, detrazione fiscale fino al 110 per cento: elenco spese ammesse, limiti e beneficiari

Con l’introduzione del superbonus, la percentuale di detrazione spettante per alcuni lavori ammessi all’ecobonus è salita al 110 per cento.

Si tratta nello specifico dei seguenti interventi:

Elenco lavori ammessi ecobonus 110 per centoLimiti di spesa
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8’ immobiliari;
15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 immobiliari
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari 30.000 euro

Quelli riportati nella tabella di cui sopra sono i lavori trainanti, che ricomprendono anche gli interventi di coibentazione del tetto, agevolabili senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Accedono all’ecobonus del 110 per cento anche i lavori “trainati”, ovvero specifiche tipologie di spese eseguite congiuntamente a quelle di cui sopra o a lavori ammessi al sismabonus del 110 per cento.

Tra queste rientrano tutte le spese ammesse all’ecobonus ordinario del 65 e del 50 per cento.

L’articolo 119 del decreto Rilancio include poi le seguenti tipologie di spese:

  • impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa di 48.000 euro, 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto. Rientrano anche i sistemi di accumulo integrati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo. In questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;
  • se abbinata ai lavori trainanti, la detrazione del 110 per cento si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, entro il limite di spesa di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

Per accedere all’ecobonus del 110 per cento è necessario effettuare specifici adempimenti:

  • APE ante e post lavori, rilasciato da un tecnico abilitato, per attestare di aver effettuato un passaggio ad almeno 2 classi energetiche superiori a quelle iniziali (o della classe energetica più alta);
  • rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese, da attestare mediante asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.

A questi, si aggiungono gli adempimenti ordinari relativi all’ecobonus 2022, tra cui l’invio della comunicazione ENEA.

Per quel che riguarda l’ecobonus 110 per cento, è bene focalizzarsi sulle nuove scadenze:

  • per i condomini e le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) per i lavori su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate è prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70 per cento fino al 31 dicembre 2024, 65 per cento fino al 31 dicembre 2025).
  • per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023, e fino al 31 dicembre se a giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
  • per le persone fisiche la nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2022 se al 30 settembre 2022 viene raggiunto il 30 per cento dei lavori (percentuale relativa al complesso degli interventi trainati e trainanti);
  • per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

Ecobonus 2022, detrazione fiscale 65 per cento: elenco spese ammesse e limiti di importo

All’ecobonus 2022 del 110 per cento si affiancano le detrazioni fiscali ordinarie: i lavori di riqualificazione energetica restano agevolati al 65 per cento ed al 50 per cento se non eseguiti congiuntamente a quelli trainanti elencati in precedenza.

Riportiamo quindi l’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 65 per cento ed i relativi limiti di spesa per la detrazione, basandoci sul decreto requisiti tecnici del MISE:

Elenco lavori ecobonus 2022DefinizioneDetrazione massimaAliquota Detrazione
Riqualificazione globale Riqualificazione energetica globale 100.000 euro 65 per cento
Involucro edilizio Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) 60.000 euro 65 per cento
Collettori solari Installazione di collettori solari termici 100.000 euro 65 per cento
interventi di di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti 30.000 euro 65 per cento
caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio 30.000 euro 65 per cento
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione 30.000 euro 65 per cento
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza 30.000 euro 65 per cento
microcogeneratori 100.000 euro 65 per cento
sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore 30.000 euro 65 per cento
sistemi di building automation 15.000 euro 65 per cento

Ecobonus 2022, detrazione fiscale 50 per cento: elenco spese ammesse e limiti di importo

A partire dal 1° gennaio 2018, l’ecobonus è stato ridotto al 50 per cento per specifiche tipologie di spese.

Ecco quindi l’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 50 per cento per il 2022 ed i relativi limiti massimi di importo:

Elenco lavori ecobonus 2022DefinizioneDetrazione massimaAliquota Detrazione
Involucro edilizio sostituzione di finestre comprensive di infissi 60.000 euro 50 per cento
installazione di schermature solari 60.000 euro 50 per cento
Impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria Caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90 per cento 30.000 euro 50 per cento
installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili 30.000 euro 50 per cento

Ecobonus 2022: detrazione fiscale fino all’85 per cento per i condomini

Per i condomini l’ecobonus arriva fino all’85 per cento.

Ecobonus condomini 2022DefinizioneSpesa massimaAliquota Detrazione
Involucro edilizio interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente 40.000 euro 70 per cento
stessi interventi di cui sopra che portano al conseguimento di risparmi energetici di cui alle tabelle 3 e 4, allegato I, decreto 26/06/2015 40.000 euro 75 per cento
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di una classe 136.000 euro 80 per cento
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di due classi 136.000 euro 85 per cento

Ecobonus 2022, soggetti beneficiari

L’ecobonus 2022 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico

Potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti in relazione alle spese sostenute in edifici privati: si tratta, in pratica, di chi ha redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.

Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:

  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.

Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

Ecobonus 2022: pagamento spese con bonifico parlante

Le spese detraibili con l’ecobonus dovranno essere pagate:

  • per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.

Ecobonus 2022: cessione del credito e sconto in fattura

In alternativa all’uso diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per i lavori ammessi all’ecobonus del 110, 65 e 50 per cento, anche per il 2022 si potrà optare:

  • per lo sconto in fattura, cioè un contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Bisognerà tuttavia tenere a mente le nuove regole introdotte con il decreto legge n. 157/2021 che, con il fine di contrastare le frodi nel settore dell’edilizia, ha esteso l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità dei prezzi anche ai bonus casa ordinari, tra cui per l’appunto l’ecobonus.

La Legge di Bilancio 2022 ha escluso il duplice obbligo in caso di lavori in edilizia libera e di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione delle spese rientranti nel bonus facciate.

In tutti gli altri casi, così come per l’ecobonus 110 per cento, a trasmettere il modulo telematico all’Agenzia delle Entrate sarà quindi esclusivamente il soggetto che ha rilasciato il visto di conformità.

Per i lavori sulle parti comuni del condominio rientranti nei bonus ordinari, ad inviare la comunicazione sarà l’amministratore, direttamente o tramite un intermediario. Nel caso di condominio senza amministratore, l’invio dovrà essere effettuato da uno dei condòmini appositamente incaricato.

Nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio, sia per il superbonus del 110 per cento che per l’ecobonus del 50 o 65 per cento, la comunicazione può essere inviata:

  • dal soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario.

La scadenza per l’invio del modulo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate è fissata al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

Comunicazione ENEA Ecobonus 2022

Uno degli adempimenti legati alla fruizione dell’ecobonus 2022 consiste nella trasmissione della comunicazione ENEA delle spese effettuate, che dovrà essere inviata entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.

Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus 2022 bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati:

  • dati anagrafici del beneficiario;
  • informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
  • tipologia di intervento.

In sede di compilazione, si consiglia di consultare le istruzioni contenute nel vademecum per l’Ecobonus pubblicato da ENEA, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso in detrazione fiscale.

Comunicazione ENEA, è obbligatoria?

Uno dei quesiti che ci si pone in merito all’ecobonus è se l’invio della comunicazione ENEA sia obbligatorio e quali siano le conseguenze in caso di omissioni o errori.

Su questo aspetto c’è non poca confusione, ed è bene quindi ripercorrere i chiarimenti forniti sia dall’Agenzia delle Entrate che dall’ENEA.

Sul fronte del diritto alla detrazione fiscale, con la risoluzione n. 46/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che nell’ambito del bonus ristrutturazioni l’omessa comunicazione dei dati all’ENEA non ha rilevanza ai fini fiscali.

Un chiarimento che però non può essere applicata automaticamente anche all’ecobonus. In tal caso è il Decreto Edifici del 19 febbraio 2007 ad aver previsto all’articolo 4, comma 1-bis che chi intende avvalersi della detrazione è tenuto a inviare comunicazione all’ENEA dei seguenti dati:

  • copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Decreto),
  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati (nella specie, l’allegato F del Decreto, trattandosi di lavori di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari).

Cosa accade invece se si commettono errori di compilazione o se l’invio non è effettuato entro il termine di 90 giorni?

Sui casi di ritardi o omissioni, l’articolo 2 del decreto legge n. 16/2012 ha previsto che l’accesso a benefici fiscali subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o altri adempimenti formali non eseguiti tempestivamente non è precluso se la violazione non è stata constatata, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Una norma che si applica se il contribuente:

  • ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Nell’ambito dell’ecobonus quindi non si perde la detrazione fiscale in caso di invio tardivo, a patto di effettuare la trasmissione entro la data di invio della prima dichiarazione dei redditi la cui scadenza è successiva a quella della comunicazione ENEA.

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