Scadenze fiscali: per quali è previsto lo stop ad agosto e a dicembre?

Diego Denora - Dichiarazioni e adempimenti

Dlgs n. 1 del 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, 13 gennaio. Nella razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari, novità anche per le scadenze fiscali: sospensione parziale nei mesi di agosto e dicembre

Scadenze fiscali: per quali è previsto lo stop ad agosto e a dicembre?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo numero 1 del 12 gennaio 2024, in vigore da oggi, vengono ufficializzati i cambiamenti del calendario fiscale.

Confermata anche la pausa per i mesi di agosto e dicembre, che però non riguarderà tutti i termini previsti nei mesi interessati.

Lo stop interessa, infatti, sia gli avvisi bonari che le lettere di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tuttavia non è prevista una sospensione dei pagamenti nel mese di dicembre: i versamenti in scadenza dovranno quindi essere effettuati.

Scadenze fiscali: per quali è previsto lo stop ad agosto e a dicembre?

Continua la progressiva attuazione della riforma fiscale. Dopo l’approvazione parlamentare della legge delega, ieri, 12 gennaio 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dlgs n. 1 dell’8 gennaio 2024.

Tale decreto, rubricato come “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” è in vigore da oggi.

Tra le misure inserite nel testo c’è la pausa delle scadenze fiscali per i mesi di agosto e dicembre.

Lo “stop” è stabilito all’articolo 10, relativo alla “Sospensione dell’invio di comunicazione e inviti”.

Nei periodi compresi tra il 1° e il 31 agosto e tra il 1° e il 31 dicembre sarà bloccato l’invio dei seguenti atti da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  • comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  • inviti all’adempimento di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La sospensione si applica, quindi, alle comunicazioni e alle segnalazioni relative agli avvisi bonari e alle comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali.

Sono ricompresi nello “stop” anche gli avvisi degli esiti della liquidazione delle imposte relative a redditi che rientrano nella tassazione separata e le lettere di “compliance”.

Tali adempimenti vengono sospesi “salvo casi di indifferibilità e urgenza”.

Con il decreto legislativo 1/2024 si aggiunge un ulteriore tassello all’attuazione della riforma fiscale. Il dlgs, infatti, modifica profondamente il calendario degli adempimenti, anche se alcune modifiche già entrate in vigore avranno effetti solo a partire dagli anni successivi.

Gazzetta Ufficiale - Decreto legislativo dell’8 gennaio 2024 numero 1
Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

Scadenze fiscali: nessuno stop per i pagamenti

Alla sospensione di alcuni adempimenti per i mesi di agosto e dicembre non si accompagna uno stop ai pagamenti.

Le disposizioni del dlgs 1/2024 si affiancano tuttavia a quelle già in vigore.

Un blocco dei versamenti è, infatti, già previsto da due disposizioni:

  • l’articolo 7-quater, comma 17, del DL 193/2016;
  • l’articolo 37, comma 11-bis, del DL 223/2006.

Le norme prevedono un blocco dal 1° agosto al 4 settembre per il termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute a vario titolo.

Tra le altre quelle derivanti da controlli formali, controlli automatici e liquidazione delle imposte sui redditi che rientrano nella tassazione separata.

La sospensione riguarda anche l’invio dei documenti relativi ad attività di accesso, ispezione e verifica.

Per il periodo indicato è quindi già operante una sospensione dei pagamenti. Diversamente, non è prevista per il mese di dicembre.

Tale mese continuerà ad essere più “pesante” per i contribuenti e per gli intermediari fiscali, chiamati ad occuparsi di un numero maggiore di scadenze.

Come chiarito, la norma non interessa quindi la totalità di adempimenti e versamenti del mese ma solo determinate scadenze, alleggerendo i mesi in questione ma solo parzialmente.

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