Sanatoria errori formali in scadenza: pagamento entro il 31 ottobre

Rosy D’Elia - Dichiarazioni e adempimenti

In scadenza il 31 ottobre il pagamento di 200 euro per accedere alla sanatoria degli errori formali commessi fino a un anno fa: istruzioni da seguire e codice tributo da indicare nel modello F24

Sanatoria errori formali in scadenza: pagamento entro il 31 ottobre

Ancora pochi giorni per accedere alla sanatoria degli errori formali commessi fino a un anno fa: scadenza 31 ottobre per il pagamento di 200 euro utile per beneficiare della regolarizzazione.

Versamento in un’unica soluzione o in due rate di pari importo, con la seconda entro il 31 marzo 2024.

Tutte le istruzioni da seguire: dalle irregolarità interessate al codice tributo da indicare nel modello F24.

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Sanatoria errori formali, scadenza 31 ottobre per il pagamento: le istruzioni da seguire

Si avvicina una nuova scadenza nel calendario della tregua fiscale: tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica hanno tempo fino al 31 ottobre per beneficiare della sanatoria degli errori formali prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

La misura è accessibile anche dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

In linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 166-173, della Legge numero 197 del 2022, è possibile regolarizzare infrazioni, irregolarità e inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022 rimuovendo le violazioni e pagando la somma di 200 euro per ciascuna annualità interessata.

La strada della sanatoria degli errori formali è praticabile solo nel caso in cui le irregolarità non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.

Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è riportata la lista delle violazioni definibili:

  • presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;
  • omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza o restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
  • omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini IVA;
  • erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;
  • violazione del principio di competenza fiscale;
  • tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;
  • omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;
  • omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;
  • violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, ma anche delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA;
  • detrazione dell’IVA applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;
  • irregolare applicazione delle disposizioni sull’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente;
  • omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis;
  • mancata iscrizione al Vies, l’archivio relativo alle operazioni intracomunitarie.

Sanatoria errori formali: il codice tributo da usare per il pagamento entro la scadenza del 31 ottobre

Per accedere alla sanatoria degli errori formali che rientrano nella lista appena menzionata è necessario pagare una somma di 200 euro e rimuovere le irregolarità.

Entro la scadenza del 31 ottobre è necessario effettuare il pagamento in un’unica soluzione, o versare una prima rata di 100 euro: in questo caso, la seconda dovrà essere versata entro il 31 marzo 2024.

Sanatoria irregolarità formaliScadenza
Versamento in un’unica soluzione 31 ottobre 2023
Pagamento in due rate 31 ottobre 2023
31 marzo 2024
Rimozione omissioni, irregolarità, infrazioni 31 marzo 2024

La stessa data deve essere considerata anche per rimuovere omissioni, irregolarità, infrazioni.

Per effettuare correttamente il pagamento è necessario indicare il codice tributo TF44 nella sezione “ERARIO” del modello F24 e il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione.

Codice tributoDenominazione
TF44 REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022

Come riporta la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 6 del 14 febbraio, il campo “anno di riferimento”, deve essere compilato come segue:

  • se gli errori formali non si riferiscono a un periodo di imposta specifico, si indica l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse;
  • nei casi in cui il periodo d’imposta non sia coincidente con l’anno solare, bisogna specificare l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 6 del 14 febbraio 2023
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

Sul pagamento rateale, poi, si legge:

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

Effettuati i versamenti dovuti, di 100 o 200 euro, è necessario, quando possibile, rimuovere irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, quindi entro il 31 marzo 2024.

Sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina dedicata a questo strumento della tregua fiscale, si legge:

“Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.”

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