Precompilata online e documenti offline: il Fisco è ancora analogico

Salvatore Cuomo - Imposte

La precompilata è online, ma il Fisco è ancora analogico: dalla vita quotidiana uno spunto per un'amara riflessione sull'esonero dei controlli formali e sui documenti da conservare

Precompilata online e documenti offline: il Fisco è ancora analogico

Le notizie in circolazione sulla dichiarazione precompilata a disposizione dei contribuenti dal pomeriggio del 30 aprile scorso fanno pensare di avere una macchina tributaria al passo con i tempi.

Poi ci sono le analisi del rischio di evasione guidate dalle intelligenze artificiali, le banche dati a servizio dell’intelligence fiscale, l’attuazione della riforma fiscale.

Ma è bastato l’incontro con una anziana signora, intenta a richiedere alcune fotocopie di ricevute e scontrini bancomat da consegnare al CAF per la predisposizione del proprio modello 730, per tornare alla realtà ancora fatta di un fisco analogico e cartaceo: i dati messi a disposizione per la precompilata non sono validi per la compilazione di una dichiarazione dei redditi o di un modello 730 in via ordinaria.

Precompilata ancora lontana da una diffusione ad ampio spettro

Preme sottolineare che ad ormai 10 anni dalla sua introduzione la precompilata è uno strumento effettivamente utilizzato da poco più del 20 per cento dei potenziali fruitori.

E basterebbe rendere fruibili anche per le altre forme di dichiarazione reddituale i dati messi a disposizione per la sua predisposizione dal grande sforzo della macchina fiscale e dei professionisti per giustificare l’onerosità non solo economica di questo istituto rispetto ai risultati fino ad ora conseguiti.

Anche la Corte dei Conti, nella sua Relazione sul Rendiconto generale dello Stato pubblicata nel giugno 2023, sottolineandone le criticità ha evidenziato il ricorso ancora frequente agli intermediari “dovuto, oltre che alla scarsa dimestichezza di molti cittadini, in particolare anziani, con gli strumenti telematici, soprattutto alla complessità sostanziale dell’ordinamento tributario e al persistente timore di commettere errori e di doverne poi subire le conseguenze”.

Un risultato che vanifica ogni sforzo indirizzato dalle Agenzie Fiscali verso la disintermediazione del rapporto tra Fisco e contribuente.

Precompilata: le regole sulla modifica dei dati

Scendendo nel dettaglio della normativa dobbiamo analizzare le disposizioni del Decreto Legislativo numero 175 del 2014 - Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata che ha introdotto la nuova tipologia di dichiarazione dei redditi preimpostata dal fisco.

L’articolo 5 comma 1 dedicato ai “Limiti ai poteri di controllo” recita:

“1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all’articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni”.

Fino ad un paio di anni fa bastava cambiare un qualsiasi dato che potesse incidere su reddito e/o imposte dovute per far sì che questa “agevolazione” decadesse, infatti il comma 2 dispone che:

“2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1”.

Ma con la modifica introdotta dall’articolo 5 ter del Decreto-legge del n. 146 del 2021 ne è stato fortemente ridotto l’impatto limitandolo ai soli importi modificati, ed infatti lo stesso comma ora prosegue:

“… ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.”

Un esempio pratico? Se ad esempio modifico l’importo delle spese mediche già indicate nel mio modello precompilato da 1.000 euro a 1.500 euro, il controllo formale sarà limitato ai documenti giustificativi dell’incremento di 500 euro.

Per tutte le altre forme di dichiarazione vige tutt’ora quanto disposto dall’articolo 36 ter - Controllo formale delle dichiarazioni:

“1. Gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.”

Precompilata online e documenti cartacei: il Fisco è ancora analogico

Lo Statuto del Contribuente anche dopo le modifiche introdotte con l’attuazione della delega per la riforma fiscale, al suo articolo 6 comma 4, dispone che:

“4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.”

Nei fatti resta l’obbligo ricordato anche in via indiretta dalle istruzioni al modello redditi:

“Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dell’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. … Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con pago PA”.

Devono essere stampati anche i pagamenti effettuati con pago PA, nonostante i principi contenuti nello Statuto del Contribuente. Ed ecco che ritorna l’immagine dell’anziana signora che in una mattina piovosa si barcamena tra ricevute e documenti vari con il rischio di perdere qualche originale sotto la pioggia. È questo il Fisco che vogliamo?

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