Naspi, pensione sociale e invalidità civile: stop alla revoca e ripristino per chi sconta la pena senza detenzione

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Naspi, pensione sociale e invalidità civile: chi è stato condannato per alcuni reati collegati a terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso conserva il diritto alle prestazioni se sconta la pena in modalità alternativa alla detenzione in carcere. Non si procederà più alla revoca. Le istruzioni INPS anche per recuperare domande respinte nel messaggio numero 1197 del 16 marzo 2022.

Naspi, pensione sociale e invalidità civile: stop alla revoca e ripristino per chi sconta la pena senza detenzione

Non si perde il diritto alla Naspi, alla Discoll e all’indennità di disoccupazione agricola, all’assegno sociale e alla pensione sociale e alla pensione per gli invalidi civili in caso di condanna per alcuni reati collegati al terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso, se la pena viene scontata in modalità alternativa alla detenzione in carcere.

La revoca è illegittima, lo stabilisce la Corte Costituzionale. E l’INPS, adeguandosi alla sua posizione, fornisce le istruzioni sul ripristino e sul riesame delle domande respinte.

Sotto la lente di ingrandimento le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 58, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il testo, infatti, ha previsto questo tipo di sanzione accessoria in caso di sentenza di condanna per i seguenti reati:

  • associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico;
  • attentato per finalità terroristiche o di eversione;
  • sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
  • associazioni di tipo mafioso anche straniere;
  • scambio elettorale politico-mafioso;
  • strage.

Ma, con la Sentenza numero 137 del 25 maggio-2 luglio 2021, la Corte Costituzionale ha stabilito:

“La revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura […] può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza”.

Si precluderebbe, in questo modo, il diritto all’assistenza che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.

Naspi, pensione sociale e invalidità civile: niente più revoca in caso di condanna

Partendo da quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, l’INPS con il messaggio numero 1197 del 16 marzo 2022 chiarisce che non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati indicati, scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

A titolo indicativo e non esaustivo, si tratta ad esempio di:

  • affidamento in prova al servizio sociale;
  • misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
  • detenzione domiciliare;
  • detenzione domiciliare speciale per particolari ipotes e riferita ai genitori con figli minori;
  • liberazione anticipata;
  • misure adottate durante l’emergenza epidemiologica.

L’Istituto, con il documento pubblicato il 16 marzo, non solo annuncia il blocco delle revoche, ma fornisce anche le istruzioni da seguire per poter accedere o riaccedere alle prestazioni in caso di sentenza di condanna per determinati reati.

Naspi e Dis Coll: istruzioni INPS sul ripristino per chi sconta la pena senza detenzione

Alla luce dei chiarimenti forniti, l’INPS comunica la possibilità di richiedere il ripristino dell’indennità di disoccupazione Naspi e Dis Coll ricevendo il pagamento degli importi a cui si ha diritto a partire dalla data della revoca o dal momento in cui la pena viene scontata con modalità alternative alla detenzione in carcere.

Possono essere, inoltre, recuperate anche le domande di accesso alle prestazioni che sono state respinte proprio perché ne è stata disposta la revoca. È possibile beneficiare delle indennità sempre dal momento in cui è stato approvato il regime alternativo.

L’INPS, poi, chiarisce:

È fatta salva l’intervenuta maturazione medio tempore della prescrizione del diritto ai sensi dell’articolo 47-bisdel D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni.

Stesse regole valgono per la disoccupazione agricola.

In ogni caso è necessario avere a disposizione il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti il giorno a partire dal quale è stata disposta l’esecuzione della pena diversa dalla detenzione in carcere.

Pensione sociale e invalidità civile: i chiarimenti INPS sulla revoca per condanna

Ma non solo le indennità di disoccupazione possono essere ripristinate alla luce della posizione della Corte Costituzionale, la stessa possibilità è prevista per la pensione e l’assegno sociale, sia per le domande già approvate che per quelle respinte.

E ancora con la Sentenza è stato precisato che il riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile rappresenta un diritto inviolabile finalizzato a garantire i mezzi di mantenimento a chi è inabile al lavoro, strumento di garanzia per la liberazione dal bisogno e per il pieno sviluppo della persona umana.

Il messaggio INPS, quindi, specifica:

“Le prestazioni di invalidità civile inizialmente erogate e successivamente revocate per effetto dell’articolo 2, commi 58 e 61, della legge n. 92 del 2012, potranno essere ripristinate, con i relativi arretrati e nei limiti temporali del periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione in carcere, nel caso in cui l’interessato presenti la relativa domanda di riesame”.

In caso di domande di prestazioni respinte, poi, è possibile comunque inviare una domanda di riesame e sempre corredata dal relativo provvedimento con la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena tramite una misura alternativa alla detenzione in carcere.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale del messaggio numero 1197 del 16 marzo 2022.

INPS - Messaggio numero 1197 del 16 marzo 2022
Sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137. Illegittimità costituzionale dell’articolo 2, commi 58 e 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di revoca delle prestazioni di indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili.

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