Ecobonus 2017, cessione del credito condomini incapienti. Ecco regole e istruzioni

Ecobonus 2017 e cessione del credito di condòmini incapienti: ecco le regole illustrate dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento dell'8 giugno sulla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica.

Ecobonus 2017, cessione del credito condomini incapienti. Ecco regole e istruzioni

Ecobonus 2017, con il provvedimento dell’8 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate pubblica le regole per la cessione del credito ai fornitori secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2017.

I condomini che effettuano lavori di riqualificazione energetica possono optare per la cessione del credito ai fornitori; una novità importante che consentirà anche ai condomini incapienti di beneficiare delle detrazioni fiscali per migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione.

Per beneficiare dell’Ecobonus condomini per lavori avviati a decorrere dal 1° gennaio 2017 è necessario che l’intervento di riqualificazione energetica interessi almeno il 25 per cento dell’involucro dell’edificio e la cessione del credito dei condomini incapienti potrà essere effettuata in favore dei fornitori e di altre persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.

Con la cessione del credito anche i condomini che non sono soggetti alla tassazione Irpef poiché titolari di reddito minimo potranno beneficiare dell’Ecobonus nel periodo che va dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, usufruendo della detrazione per lavori di riqualificazione energetica tra il 70 e il 75 per cento sulla base della tipologia di lavoro effettuato. La detrazione spettante verrà ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Di seguito le regole sull’Ecobonus 2017 condomini e come funziona la cessione del credito per lavori di riqualificazione energetica secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento dell’8 giugno 2017.

Ecobonus 2017, cessione del credito condomini. Ecco regole e istruzioni

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate diventa finalmente operativa la possibilità di cessione del credito ai fornitori e ad altri soggetti privati per la fruizione dell’Ecobonus 2017 - 2021 anche per i condomini incapienti, non soggetti all’imponibile Irpef e che in precedenza erano esclusi dalla possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali per lavori di riqualificazione energetica.

Vediamo subito quali sono le regole e le istruzioni per la cessione del credito per condomini incapienti e per la fruizione dell’Ecobonus 2017.

Secondo quanto previsto con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta può essere ceduto da:

  • condomini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito;
  • cessionari del credito che a loro volta possono optare per successiva cessione del credito Ecobonus.

Il credito d’imposta dell’Ecobonus, per lavori avviati a decorrere dal 1° gennaio 2017, può essere ceduto a:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ;
  • altri soggetti privati persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.

La cessione del credito Ecobonus per incapienti non potrà essere effettuata in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Di seguito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e tutte le regole e istruzioni utili sull’Ecobonus 2017 e sulla cessione del credito per gli incapienti.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 8 giugno 2017
Ecco regole e istruzioni per i condomini incapienti al fine di beneficiare dell’Ecobonus 2017

Ecobonus 2017, qual è il credito cedibile

Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate è disposto che la cessione del credito d’imposta dell’Ecobonus 2017 corrisponde alla detrazione d’imposta spettante per lavori di riqualificazione energetica in parti comuni del condominio del periodo che va dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

La detrazione spettante è pari al 70 per cento per lavori sull’involucro dell’edificio e al 75 per cento per interventi che migliorano le prestazioni sia estive che invernali per un importo complessivo non superiore a 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l’immobile. Ad esempio, nel caso di condominio con 9 appartamenti, la spesa massima complessiva ammessa all’Ecobonus non potrà superare i 360.000 euro.

Per fruire dell’Ecobonus 2017 la cessione del credito può essere effettuata nelle seguenti modalità e regole:

  • il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile;
  • il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile;
  • il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e qualora il condòmino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
  • il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato dai contribuenti anche in compensazione per il versamento delle imposte, utilizzando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Ecobonus 2017, gli adempimenti per la cessione del credito nei condomini

Tra le istruzioni contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate vengono indicate anche le regole da seguire e gli adempimenti necessari per la cessione del credito dei condomini incapienti beneficiari dell’Ecobonus 2017.

Gli adempimenti per l’Ecobonus 2017 sono i seguenti:

  • il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale;
  • l’amministratore del condominio:
    comunica annualmente all’Agenzia delle entrate, così come previsto per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione precompilata: la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto nonché l’ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta;
    consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui sopra;
  • i condòmini appartenenti a condomini minimi per i quali non vi è obbligo di nominare l’amministratore e che non abbiano proceduto a tale nomina, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di comunicare all’Agenzia delle entrate, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio i dati relativi alla cessione del credito.

L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nel suo “Cassetto fiscale”. Le informazioni sull’accettazione del credito d’imposta da parte del cessionario saranno rese visibili anche nel “Cassetto fiscale” del cedente.

Il cessionario che cede il credito d’imposta a lui attribuito deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia, che provvede ad attribuire il credito al nuovo cessionario.

Per maggiori informazioni i lettori possono far riferimento alla guida completa sull’Ecobonus 2017, con tutte le istruzioni su lavori di riqualificazione energetica per i quali è ammessa la detrazione fiscale.

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