Credito IVA: si perde se la società non è operativa per tre anni

Tommaso Gavi - Dichiarazione IVA

Se la società non è operativa per tre anni consecutivi perde il credito IVA. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul ripristino nel caso di inoperatività per un periodo più limitato: dall'indicazione nella dichiarazione annuale all'utilizzo come rimborso, compensazione o detrazione

Credito IVA: si perde se la società non è operativa per tre anni

Se la società non è operativa per tre anni consecutivi perde il credito IVA.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 10 del 17 gennaio 2024.

Nel caso di inoperatività per solo uno o due anni il credito potrà essere ripristinato.

L’utilizzo del credito è in ogni caso subordinato all’indicazione della somma nella dichiarazione IVA annuale. L’Amministrazione finanziaria fornisce le indicazioni per inserire la somma nel dichiarativo e poter successivamente procedere all’utilizzo in compensazione, come rimborso o in detrazione.

Credito IVA: si perde se la società non è operativa per tre anni

Con la risposta all’interpello numero 10 del 17 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul ripristino del credito IVA nel caso di una società non operativa per due anni.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 10 del 17 gennaio 2024
Compensazione credito IVA società non ’’operative’’– articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito posto dall’istante, una società che è risultata non operativa per i periodi d’imposta 2009 e 2010, che ha ottenuto erroneamente a rimborso il credito IVA legato al periodo di non operatività.

L’istante intende sapere in che modo poter ricostituire il credito IVA.

L’Amministrazione finanziaria, in prima battuta, richiama il quadro normativo di riferimento.

Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA non può essere recuperato se per tre periodi di imposta consecutivi si verifica la condizione di non operatività.

In altre parole, il mancato superamento del cosiddetto ’’test di operatività’’ comporta l’indisponibilità dell’eccedenza di credito IVA che risulta dalla dichiarazione annuale.

La somma non può quindi:

  • essere chiesta a rimborso;
  • essere utilizzata in compensazione orizzontale;
  • essere ceduta ad altri soggetti.

L’importo non può nemmeno essere riportato a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi, con la conseguente perdita.

Le condizioni che fanno perdere il credito sono le seguenti:

  • non operatività del soggetto per tre periodi d’imposta consecutivi;
  • mancata effettuazione, in tale periodo di tempo, di operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari a quello risultante dall’applicazione delle percentuali di cui al comma 1 dell’articolo 30.

Credito IVA: le istruzioni per il ripristino nel caso di non operatività per due anni

Quali sono i corretti adempimenti da porre in essere per il ripristino del credito IVA, nel caso di società che siano non operatività per meno di tre anni?

A fornire le istruzioni è la stessa Agenzia delle Entrate. Per prima cosa bisogna chiarire che il ripristino del credito è possibile ma è subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione IVA annuale.

A tal proposito il documento di prassi precisa quanto di seguito riportato:

“Ciò, ancor di più nel caso di specie, ove il riversamento del credito è eseguito non mediante il modello F24, ma utilizzando bollettini/moduli di pagamento o mediante addebito diretto su conto corrente.”

Rispetto alle somme pagate, l’istante deve indicarle nel rigo VL40 della dichiarazione IVA annuale.

La somma confluirà quindi nel quadro VX e potrà essene utilizzata nei seguenti modi:

L’istante dovrà in ogni caso conservare la documentazione relativa ai versamenti eseguiti, da esibire in caso di anomalie in sede di controllo.

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