Contenzioso tributario: aggiornamento delle avvertenze dei ruoli dell’Agenzia delle Entrate

Diego Denora - Fisco

Si aggiunge un ulteriore tassello alle novità sul tema del contenzioso tributario: le novità del decreto legislativo n. 220/2023, di attuazione della delega fiscale, vengono recepite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Le modifiche interessano gli allegati del precedente provvedimento

Contenzioso tributario: aggiornamento delle avvertenze dei ruoli dell'Agenzia delle Entrate

Il decreto legislativo n. 220/2023 introduce novità in tema di contenzioso tributario, in attuazione con quanto previsto nella delega fiscale.

L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, recepisce le modifiche apportate alla disciplina nel provvedimento del 9 febbraio 2024.

Il documento di prassi prevede l’aggiornamento degli allegati al precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2024, che contengono i testi delle avvertenze.

Tra le novità più importanti c’è l’abrogazione, dal 4 gennaio scorso, degli istituti del reclamo e della mediazione.

Contenzioso tributario: aggiornamento delle avvertenze dei ruoli dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento del 9 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate aggiunge un altro tassello al processo di revisione delle regole in tema di contenzioso tributario.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 9 febbraio 2024
Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Sulla materia è intervenuto il dlgs n. 220/2023, che dà attuazione alle novità previste dalla legge n. 111/2023, la cosiddetta delega fiscale, approvata dal Parlamento.

Tra le novità più importanti previste dal decreto legislativo citato, ci sono quelle inserite nell’articolo 2, comma 3, lettera a).

La disposizione prevede l’abrogazione dell’istituto del reclamo e della mediazione, a partire dallo scorso 4 gennaio.

L’articolo 1, lettera d), ha invece introdotto una disposizione il cui contenuto è stato richiamato nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate:

“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”

Alla luce delle novità, il provvedimento ha previsto un aggiornamento degli allegati per recepire le stesse modifiche normative.

Contenzioso tributario: le modifiche approvate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Per recepire le modifiche previste dal decreto legislativo di attuazione delle novità della delega fiscale sul contenzioso tributario, l’Agenzia delle Entrate provvede alla modifica degli allegati al precedente provvedimento del 17 ottobre 2022.

Tra le motivazioni del provvedimento vengono ricapitolate le modifiche al testo delle avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate di cui agli allegati da 2 a 5.

L’aggiornamento riguarda l’eliminazione dei riferimenti all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Inoltre, il testo delle avvertenze di cui agli allegati 2 e 4 viene modificato introducendo le informazioni per la notifica del ricorso nel caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi dell’atto presupposto.

Alcune modifiche riguardano anche le avvertenze di cui agli allegati 2 e 4, il cui testo viene modificato nella parte relativa alla “richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela” (le parole “Direzione o Centro Operativo” sono sostituite con “Ufficio”).

Infine, come spiegato nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate:

“il testo delle Avvertenze di cui all’allegato 2 viene aggiornato relativamente alle modalità di presentazione della richiesta di riesame nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato.”

Le nuove versioni degli allegati sono scaricabili dall’apposita sezione del portale dell’Agenzia delle Entrate.

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