I principali attori della consulenza fiscale

Salvatore Cuomo - Ordini e casse professionali

Dal modello F24 alle dichiarazioni dei redditi, l’analisi delle figure professionali maggiormente diffuse alle quali potersi rivolgere per l’espletamento dei più comuni adempimenti fiscali.

I principali attori della consulenza fiscale

Nell’ambito della materia tributaria, e in particolare nel contesto dell’ordinaria amministrazione, operano diverse figure professionali che nell’uso comune dei cittadini e dei media sono ricompresi nel termine “commercialisti”.

Ma in effetti sono da distinguere almeno quattro figure principali operanti nel settore:

  • i Dottori Commercialisti;
  • gli Esperti Contabili;
  • i Consulenti del Lavoro;
  • i Tributaristi.

I principali attori della consulenza fiscale: dottori commercialisti ed esperti contabili

Le prime sono due distinte figure professionali, gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e i collegi dei ragionieri e periti commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068.

A far data dal 1° gennaio 2008 le due professioni descritte sono confluite nel nuovo albo unificato regolato dal Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005, i Dottori commercialisti, iscritti alla sezione A mentre gli Esperti Contabili alla sezione B dello stesso elenco.

L’articolo 1 del testo, dal titolo Oggetto della professione, riporta:

“1. Agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, … è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie. tributarie, societarie ed amministrative.”

Sono figure professionale alle quali in diversa misura, in riferimento alla sezione di appartenenza, è riconosciuta una ampia competenza che va ben oltre la materia fiscale in senso stretto e che appunto possono assistere il contribuente in ambiti che esulano dal fiscale in senso stretto.

Tornando appunto all’oggetto di questa analisi, e come risposto il 29 settembre 2021 dallo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a un quesito specifico posto dall’Ordine di Biella:

“L’esercizio di attività contabili e tributarie in generale rientra all’interno delle attività che l’ordinamento professionale ritiene tipiche e caratteristiche della professione di dottore commercialista ed esperto per come previste dal D.Lgs. n. 139/2005, ma non essendo esclusive e potendo essere esercitate anche da altri soggetti, al fine di poter costituire abusivo esercizio della professione è necessario che le dette attività vengano compiute con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.

Come è riportato nel Dlgs 139/2005, al suo articolo 39, “2. Il termine «commercialista» può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto”.

Lo stesso testo prevede:

Art. 3. Tutela dei titoli professionali. È vietato sia l’uso dei titoli professionali di cui all’articolo 39, sia del termine abbreviato «commercialista» da parte di chi non ne abbia diritto”.

Per svolgere le predette professioni è necessario superare un apposito Esame di Stato.

I principali attori della consulenza fiscale: Consulenti del Lavoro e Tributaristi

Proseguiamo la carrellata sui principali attori della consulenza fiscale con le informazioni sulle altre due figure professionali in elenco, i Consulenti del Lavoro e i Tributaristi

I CdL sono competenti su quanto ad essi riservato dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro, che all’articolo 1 indica:

“Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti …”

Anche in questo caso per l’esercizio della professione è necessario superare un Esame di Stato.

Come riportato sul sito istituzionale dedicato alla categoria, il CdL “… si occupa di amministrazione aziendale a 360°: dalla gestione delle risorse umane alla pianificazione strategica dell’attività imprenditoriale, passando per la gestione di tutti gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro ed alla fiscalità d’impresa…”.

Anche in questo caso si tratta di una figura a tutto tondo che si inserisce nella variegata offerta di consulenza.

Il tributarista è un professionista che esercita in forma abituale e continuativa attività in ambito amministrativo, aziendale, contabile, fiscale ed in genere legate a tutto quanto riguardi un obbligo tributario.

Questa attività è regolata dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013 che, come indicato ai commi 1 e 2 del suo articolo 1, regolamenta le professioni per le quali non è istituito albo od elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, diversamente da quanto previsto per le altre tre attività in elenco.

Lo stesso articolo 1 precisa inoltre:

“3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge”.

Deve essere quindi chiaro e inequivocabile in ogni atto, documento e o comunicazione anche visiva del professionista espresso riferimento allo svolgimento dell’attività ai sensi della Legga 4/2013.

Adempimenti tipici svolti da chi ha intrapreso questa professione sono:

  • la compilazione delle dichiarazioni dei redditi;
  • la tenuta della contabilità;
  • la predisposizione dei bilanci;
  • adempimenti IVA quali liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale;
  • le dichiarazioni di successione.

E questi sono solo degli esempi, ma il consulente di cui alla Legge 4/2013 può svolgere la qualsiasi attività non riservata per legge ad iscritti ad albi ed elenchi di cui all’articolo 2229 del codice civile.

Il tributarista iscritto ad una delle associazioni rappresentative di cui all’articolo 2 della Legge 4 è sottoposto alla vigilanza della corretta applicazione della norma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed è tenuto:

  • al rispetto di un codice deontologico;
  • all’aggiornamento professionale;
  • alla stipula di una polizza assicurativa.

È altresì tenuto al rispetto delle normative in materia di privacy ed antiriciclaggio nonché essere titolare di abilitazione alla funzione di intermediario fiscale abilitato.

Tutti requisiti che devono essere indifferentemente rispettati da dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e tributaristi.

La panoramica sui principali attori della consulenza fiscale è utile per avere la sicurezza di poter scegliere, in base alle proprie necessità, tra le diverse figure presentate, professionisti preparati e sempre aggiornati, sorvegliati da ordini ed associazioni di appartenenza, oltre che dai rispettivi ministeri competenti nonché poter contare sulle tutele garantite dalle coperture assicurative obbligatorie.

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