Antiriciclaggio associazioni: il titolare effettivo dell’ente

Cristina Cherubini - Associazioni

Il decreto legislativo 231/2007 così poi come modificato dal d.lgs 90/2017 ha permesso la formazione di una struttura normativa efficiente ed efficace ai fini del contrasto e della prevenzione del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, dalla quale non sono esentate le associazioni.

Antiriciclaggio associazioni: il titolare effettivo dell'ente

Il d.lgs 231/2007 conosciuto anche come «“normativa antiriciclaggio”» identifica tutta una serie di procedure atte al riconoscimento e alla valutazione del rischio, all’adeguata verifica della clientela e all’identificazione del titolare effettivo.

L’ultima procedura tra quelle citate è quella che ha più creato pensieri tra i soggetti deputati come responsabili ai fini dei controlli previsti dalla normativa.

In quanto la normativa avrebbe dovuto prevedere la costituzione di un registro nazionale e consultabile pubblicamente, in forza del principio di trasparenza informativa, costituito sul portale della Camera di Commercio territorialmente compente all’ente oggetto di verifica.

La costituzione del registro dei titolari effettivi non è stata ancora ultimata a causa però della mancanza dei decreti attuativi e con esso quindi siamo ancora difronte ad un continuo slittamento della data di scadenza prevista per la comunicazione a carico dei singoli professionisti responsabili del controllo sugli enti ai sensi del d.lgs 231/2007.

Titolare effettivo: definizione dell’obbligo nella normativa

La riforma del terzo settore ha sempre più intensificato gli adempimenti a carico delle associazioni al fine di poter ottemperare alle nuove previsioni normative, tra questi dobbiamo però considerare anche quanto richiesto dalla normativa d.lgs 231/2007, la normativa appunto antiriciclaggio.

I professionisti che svolgono attività di consulenza, tenuta di contabilità od azioni di altra natura che li mettano in condizione di dover visionare dati sensibili e a contenuto patrimoniale dovranno effettuare le operazioni richieste dal d.lgs 231/2007 di cui agli artt. 17-24, di adeguata verifica della clientela oltre a quanto previsto per la valutazione del rischio e le eventuali ulteriori misure richieste per la rafforzata valutazione della clientela stessa.

L’art. 18 al comma 1 lettera b), enuncia tra gli obblighi di adeguata verifica, l’identificazione del titolare effettivo, che come abbiamo già annunciato rappresenta una delle procedure più delicate, sulla quale il legislatore ha spesso posto la sua attenzione, prevedendo la costituzione di uno specifico registro ove raggruppare tutte queste figure.

“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
(...) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente”
.

Chiaramente vi sono altri obblighi da dover implementare al fine di effettuare una corretta identificazione della clientela ma ai fini della presente analisi vale la pena soffermarsi su quanto abbiamo sopra citato contenuto nell’art. 18 comma 1 lettera b del d.lgs 231/2007.

Titolare effettivo: come identificarlo nelle associazioni

Per titolare effettivo si intende “la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari”.

Questa è la definizione che viene fornita dalla normativa antiriciclaggio del “titolare effettivo”, vale la pena però chiedersi chi è all’interno di un’associazione il reale titolare effettivo.

L’identificazione del titolare effettivo segue iter diversi a seconda che l’ente considerato sia una società, un ente con personalità giuridica di natura non societaria od altra tipologia non altrimenti classificata.

Sostanzialmente nel caso delle associazioni dobbiamo distinguere due casistiche, se si tratti di associazioni riconosciute o non riconosciute.

Per quanto riguarda le associazioni non riconosciute dovremo individuare a cui è attribuibile il controllo dell’ente, in forza:

  • del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea;
  • del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea;
  • dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.

Volendo escludere nel caso dell’ente associativo sia l’ipotesi di proprietà diretta o indiretta dell’ente, sia di controllo dei voti, si farà riferimento al principio di influenza dominante esercitata in funzione della nomina di presidente dell’associazione e quindi in misura praticamente contestuale di legale rappresentante dell’ente non commerciale.

Per cui se si parla di associazioni non riconosciute il titolare effettivo coinciderà con il presidente dell’associazione.

Nel caso invece di associazioni riconosciute, dotate quindi di personalità giuridica, come nel caso delle fondazioni, dovranno essere valutate le seguenti variabili:

  • i fondatori, se in vita;
  • i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili;
  • i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Qualora l’applicazione dei citati criteri non consenta l’univoca individuazione di uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

L’individuazione però di tali figure e dei ruoli da essi ricoperti compete agli amministratori i quali potranno acquisire le informazioni sulla base delle scritture contabili e dei bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a disposizione.

Comunicazione titolari effettivi: adempimenti per le associazioni

La costituzione del registro dei titolari effettivi porterà i soggetti obbligati a dover effettuare la comunicazione richiesta come dal d.lgs 231/2007 all’art. 18.

Non tutte le associazioni saranno obbligate ad effettuare tale comunicazione, ma per alcune sarà invece soggetto a sanzioni l’eventuale inadempimento.

La comunicazione del titolare effettivo è infatti richiesta per:

  • le imprese dotate di personalità giuridica;
  • le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al Decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n° 361.

Nella seconda casistica rientrano quindi anche le associazioni riconosciute, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica.

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