L’agevolazione prima casa resiste anche alla separazione

Rosy D’Elia - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

L'agevolazione prima casa resiste anche alla separazione: il beneficio non decade quando il rapporto tra i coniugi finisce e l'abitazione viene ceduta a terzi prima dei cinque anni, in linea con l'accordo omologato dal giudice. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 80 del 9 settembre 2019.

L'agevolazione prima casa resiste anche alla separazione

L’agevolazione prima casa è più forte della separazione: i benefici fiscali resistono anche alla fine del rapporto tra marito e moglie. Il bonus non decade quando l’abitazione viene venduta a terzi prima dei 5 anni, in linea con quanto stabilito nell’accordo tra i coniugi omologato dal giudice.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 80 del 9 settembre 2019. Come di consueto, lo spunto arriva dall’analisi di un caso pratico che vede come protagonista una coppia che ha acquistato un immobile, insieme, nel 2015. Ma nel 2018 ha deciso di lasciarsi.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 80 del 9 settembre 2019
Atto di separazione consensuale, articolo 19 legge n.74/1987 e agevolazioni ‘prima casa’ , nota II-bis, articolo 1, Tariffa, Parte I, DPR n. 131/1986.

L’agevolazione prima casa resiste anche alla separazione

Tra le clausole dell’accordo di separazione, c’è anche la vendita della casa, prima della decorrenza dei 5 anni dall’acquisto, con la divisione in parti uguali dalla somma che ne deriva.

All’Agenzia delle Entrate si rivolgono per sapere se vendere la casa prima del termine stabilito dalla legge fa decadere dall’agevolazione prima casa, a cui hanno avuto accesso nel 2015.

Chi compra, da un privato o da un’azienda in esenzione Iva, usufruendo del trattamento fiscale di favore applica un’imposta di registro pari al 2%, invece che al 9%, sul valore catastale dell’immobile. E accede a un costo delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro l’una.

Ma per non decadere dal beneficio, deve rispettare il termine dei 5 anni per vendere a sua volta l’immobile. Chi non lo fa è tenuto a versare la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, oltre a una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e il pagamento degli interessi di mora.

Ma esistono delle eccezioni, come nel caso in cui la casa venga venduta in seguito a un accordo di separazione. Nella risoluzione numero 80 del 2019, infatti, si legge:

“La cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio”.

Agevolazione prima casa e separazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Si tratta di una posizione che supera quanto stabilito in precedenza sul tema dalla stessa amministrazione finanziaria. La novità sul rapporto che lega la separazione e l’agevolazione prima casa trova le sue origini nell’articolo 19 della legge numero 74 del 6 marzo 1987.

Nel testo si legge:

“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

Si tratta di una norma che nasce per favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi.

La risoluzione motiva la scelta di conservare l’agevolazione prima casa anche in caso di separazione, richiamando una recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 7966 del 21 marzo 2019, secondo la quale:

“Recuperare l’imposta in conseguenza della inapplicabilità dell’agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell’Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell’accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione”.

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