Accertamento, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate

Accertamento, focus su due casi specifici nella nuova circolare n. 4 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 21 marzo 2019: l'utilizzo delle perdite e la detrazione del credito per le maggiori imposte versate all'estero.

Accertamento, nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate

Accertamento, nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4 pubblicata il 21 marzo 2019.

Oggetto di chiarimenti sono due specifiche fattispecie. La prima riguarda lo scomputo delle perdite pregresse per l’abbattimento del maggior imponibile accertato, la seconda invece riguarda la possibilità di la detrazione del credito per le maggiori imposte pagate all’estero.

La pubblicazione della circolare n. 4/2019 si è resa necessaria per fornire chiarimenti sulle problematiche operative riscontrate nelle attività di accertamento svolte dall’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 4 del 21 marzo 2019
Chiarimenti nell’ambito dell’attività di accertamento

Accertamento, lo scomputo delle perdite pregresse nella circolare dell’Agenzia delle Entrate

Il primo punto sul quale si sofferma l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 4 pubblicata il 21 marzo 2019 riguarda la possibilità di scomputo delle perdite pregresse per abbattere integralmente il maggior imponibile accertato anziché nel limite dell’80%.

Il riferimento normativo da tenere a mente è l’articolo 84 del TUIR, il quale prevede che le perdite pregresse siano riportabili e utilizzabili nei periodi d’imposta successivi:

  • limitatamente all’ottanta per cento del reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR;
  • in misura piena, se realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione, a condizione che siano riferite ad una nuova attività produttiva, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del TUIR.

Bisogna tuttavia considerare quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 84, il quale precisa che:

“la perdita potrà essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di cui all’articolo 80 del TUIR.”

In sede di accertamento, la società o ente consolidante potrà chiedere, mediante la presentazione telematica del modello IPEC, il computo in diminuzione dai maggiori imponibili accertati con l’atto unico, ovvero definiti nell’ambito dei relativi procedimenti di adesione, delle perdite del consolidato non utilizzate, di periodo e pregresse, fino a concorrenza del loro importo.

Ad esclusione di tale ipotesi invece le perdite pregresse restano scomputabili nel limite dell’80% del maggio imponibile accertato dall’Agenzia delle Entrate.

Accertamento, i chiarimenti sulla detrazione del credito imposte estere

Il secondo caso affrontato dalla circolare n. 4 dall’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di rideterminare il credito per le imposte pagate all’estero da utilizzare in detrazione dalla maggiore imposta accertata.

Si tratta dell’ipotesi in cui, ai sensi del comma 6 dell’articolo 165 del TUIR, l’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero sia eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, non sia stata utilizzata in relazione allo stesso reddito estero negli esercizi precedenti fino all’ottavo e sia stata riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo.

Come dettagliatamente spiegato dall’Agenzia delle Entrate, qualora la rettifica del reddito estero assuma valenza anche in Italia, la dichiarazione del maggior reddito estero modifica anche la detrazione riconosciuta, tenuto conto delle maggiori imposte versate per l’appunto all’estero.

Anche in questa tipologia di accertamento, l’Agenzia delle Entrate specifica che il contribuente, presentando i documenti necessari per dimostrare la spettanza del credito d’imposta, potrà chiedere il ricalcolo della detrazione in sede di contraddittorio e nel procedimento di adesione.

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