TOSAP: cos’è, come si calcola e normativa di riferimento

Tosap: cos'è e chi paga? Facciamo il punto sulle regole per il calcolo e sulla normativa di riferimento, anche alla luce dell'esonero dal versamento prevista dal decreto Rilancio di maggio 2020.

TOSAP: cos'è, come si calcola e normativa di riferimento

Tosap: cos’è e chi paga? La tassa per l’occupazione del suolo pubblico è tra le protagoniste del decreto Rilancio, approvato il 13 maggio 2020.

Il decreto prevede l’esenzione Tosap fino al 31 ottobre relativamente al suolo pubblico aggiuntivo necessario a bar e ristoranti (ed in genere esercizi di pubblico servizio di cui all’articolo 5 della legge 287 del 1991).

La novità è stata introdotta al fine di evitare di gravare sulle imprese, tenute ad adeguarsi alle nuove regole di distanziamento sociale per la prevenzione dei contagi da Covid-19.

Prima di analizzare le novità contenute nel testo del decreto Rilancio, partiamo dal definire cos’è la Tosap, chi paga, come si calcola.

La tassa per l’occupazione del suolo pubblico, comunemente nota con l’acronimo Tosap, è la tassa dovuta quando un soggetto occupa un’area che appartiene al territorio di un ente locale.

La Tosap è quindi un tributo, a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio.

La ratio della norma ha il suo fondamento nella limitazione che per la collettività, l’occupazione di una data area pubblica, comporta il ridotto godimento di quello spazio occupato, tale limitazione deve essere pertanto oggetto di tassazione.

La Tosap nel dettaglio colpisce l’occupazione di spazi appartenenti a beni demaniali (i beni dello Stato) o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio (ossia la limitazione, imposta al proprietario, del godimento del bene a favore di altri, in tal caso il passaggio di altri sull’area privata), spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all’ormeggio di natanti in rivi e canali.

Ecco tutti i dettagli, i riferimenti normativi, le tariffe e le modalità di pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico o Tosap.

Tosap: i riferimenti normativi

La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è stata disciplinata inizialmente da alcuni articoli (192 e seguenti) del r.d. 14 settembre 1931 (Testo unico per la Finanza Locale ), abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1994 dal capo secondo del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Quest’ultimo decreto è stato oggetto di modifiche e integrazioni ad opera del D. Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Successivamente l’art. 51, lett. a), 2° comma, del D. Lgs. n. 446/97, aveva disposto, l’abrogazione della Tosap a partire dal 1° gennaio 1999 e il successivo art. 63 aveva consentito ai Comuni e Province di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone (Cosap) per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della Tosap.

Attraverso l’art. 31, co. 14, della Legge n. 448/98, il Legislatore ha reintrodotto il prelievo (Tosap) abrogando la lett. a) del cit. art. 51 D. Lgs. n. 446/97 e apportando modifiche al canone.

Alla luce, dunque, di queste modifiche si può concludere che è facoltà dell’Ente locale se istituire o meno il canone di cui sopra in quanto la legge non pone alcun obbligo circa la istituzione dello stesso ma lascia alla discrezionalità dei Comuni e delle Province ogni decisione in proposito.

Il presupposto della Tosap ed i soggetti interessati

L’articolo 38 del D. Lgs. n. 507/93, indica analiticamente tutti i tipi di occupazione la cui esistenza fa sorgere, in capo al soggetto passivo, l’obbligo di versare la Tosap.

Possiamo identificare pertanto due tipologie di presupposti per l’applicazione della Tosap:

  • l’occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di altro ente;
  • il vantaggio economico che dall’occupazione deriva.

Il primo presupposto ai fini dell’imposizione della Tosap, si individua nella occupazione, a qualsiasi titolo, di un bene pubblico come conseguente sottrazione dello stesso all’uso indiscriminato da parte della collettività.

Tuttavia, affinché possa sorgere l’obbligazione tributaria, è necessaria la presenza del secondo presupposto, ossia l’ulteriore condizione di beneficio economico che il contribuente ritrae dall’utilizzo del suolo pubblico.

Con riferimento al creditore e al debitore del tributo, è sempre l’articolo l’art. 39 del D. Lgs. n. 507/93 che definisce i soggetti interessati alla Tosap, nello specifico soggetti attivi e passivi:

La tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”.

Sono soggetti attivi, o creditori dell’imposta, pertanto il Comune o la Provincia.
Sono soggetti passivi, o debitori dell’imposta invece, coloro che occupano il suolo pubblico, identificati come i soggetti titolari del provvedimento autorizzazione e/o concessione emesso dai Comuni e dalle Province, indipendentemente dalla persona che utilizza in concreto lo spazio interessato.

In ultima analisi, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione, il soggetto passivo d’imposta risulta essere l’occupante di fatto.

Esenzione Tosap nel decreto Rilancio: chi non paga fino al 31 ottobre 2020

Passate in rassegna le regole generali, facciamo il punto sulle novità contenute nel testo del decreto Rilancio.

Il decreto economico approvato il 13 maggio 2020 prevede l’esenzione Tosap da maggio e fino al 31 ottobre 2020. Un beneficio che si applica agli esercenti attività di pubblico esercizio, come individuati dall’articolo 5 della legge 287 del 1991.

A beneficiare dell’esonero dal pagamento della tassa per il suolo pubblico aggiuntivo sono:

  • esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  • d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

L’esenzione si applica ai soggetti esercenti attività di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

La regolamentazione della Tosap

Spetta ai comuni ed alle provincie emanare un regolamento che, in ottemperanza alle norme in materia di finanza locale, disciplini le modalità di attuazione e di riscossione della tassa, nonché le eventuali condizioni di esonero.

Nel dettaglio il regolamento deve contenere:

  • le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
  • la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
  • la tariffa determinata in base alla classificazione di cui al secondo punto, all’entità dell’occupazione (metri quadrati o metri lineari), al valore economico della disponibilità dell’area e del sacrificio imposto alla collettivita, con la previsione di moltiplicatori per specifiche attivita, in relazione alle modalita di occupazione;
  • le modalita e i termini di pagamento del canone;
  • la previsione di eventuali agevolazioni per particolari occupazioni;
  • la determinazione forfetaria del canone, per le occupazioni permanenti con cavi, condutture e altri manufatti, realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e relative attivita strumentali;
  • la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, per le occupazioni abusive;
  • la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 42 del decreto legislativo numero 507/1993 prevede invece la suddivisione delle occupazioni in due categorie:

  • Occupazioni permanenti, in questo caso la tassa si riferisce ad anni solari interi;
  • Occupazioni temporanee dove la tassa si riferisce ai giorni dell’occupazione ed è, inoltre, commisurata in rapporto alla durata dell’occupazione nell’arco della Giornata.

Per ciò che concerne le esenzioni della Tosap invece, queste sono alquanto limitate e circoscritte a particolari soggetti. E’, infatti, previsto che non siano soggetti all’imposta:

  • lo Stato e gli enti locali, quali regioni, Province, Comuni;
  • gli enti religiosi, per le occupazioni connesse a fini di culto;
  • gli enti non commerciali aventi finalità educative, sociali, previdenziali, ecc.

Calcolo della Tosap e tariffe

La Tosap si determina in base a:

  • superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all’unita superiore (mq 1,37 = mq 2). Non sono tassabili le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; le superfici oltre i 1000 mq possono essere calcolate al 10%. Per le occupazioni realizzate con l’installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq; 25% per la parte eccedente i 100 mq fino a 1000 mq; 10% per la parte che supera i 1000 mq;
  • classificazione di strade, spazi ed aree pubbliche in almeno 2 categorie. L’elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la commissione edilizia, o dalla Provincia.

La Tosap è determinata sulla base delle misure massime e minime indicate nelle tabelle riportate di seguito, che costituiscono i limiti di variazione riferiti alla prima delle categorie in cui sono classificate le aree pubbliche, a seconda della loro importanza.

La misura dell’ultima categoria non puo essere inferiore al 30% di quanto deliberato per la prima. Si ricorda che l’importo da corrispondere all’ente dev’essere arrotondato al centesimo.

Per quanto riguarda le occupazioni permanenti, la tassa e dovuta per anni solari in base alla superficie occupata secondo il seguente schema:

Per quanto riguarda le occupazioni temporanee invece:

Particolari casistiche relative a riduzioni o maggiorazioni sono oggetto di regolamentazione separata.

Denuncia e versamento della Tosap

Per le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31/12, deve essere presentata apposita denuncia al Comune o alla Provincia avente diritto alla tassa. Negli stessi termini dev’essere effettuato il versamento, il cui attestato va allegato alla denuncia medesima.

Il versamento per ciascun anno solare successivo va effettuato entro il 31.12 senza necessita di presentare nuovamente la denuncia, salvo il caso di variazioni che comportino modifiche nella misura dell’imposta dovuta.

Il pagamento della Tosap deve essere effettuato con versamento su c/c postale intestato al Comune o alla Provincia o direttamente presso il concessionario incaricato, nonche tramite Modello F24 nei Comuni che hanno sottoscritto l’apposita Convenzione con l’Agenzia delle Entrate.

Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia e assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni stesse. Se l’importo supera 258,23 euro la tassa può essere corrisposta in 4 rate trimestrali di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell’anno di riferimento del tributo.

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