Prestiti ai dipendenti, come cambiano i fringe benefit con le novità sugli interessi

Prestiti ai dipendenti, cambiano i fringe benefit per effetto delle novità del decreto Anticipi. Modifiche al parametro relativo al TUR da considerare sia per i finanziamenti a tasso fisso che per quelli a tasso variabile. Le regole di dettaglio nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 7 marzo 2024

Prestiti ai dipendenti, come cambiano i fringe benefit con le novità sugli interessi

Prestiti ai dipendenti, fringe benefit con nuove regole di calcolo.

Per effetto delle modifiche apportate al TUIR dal decreto Anticipi, per il calcolo delle somme non sottoposte a tassazione IRPEF bisognerà considerare il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento alla data di scadenza di ciascuna rata, per i finanziamenti a tasso variabile, mentre per quelli a tasso fisso il TUR vigente alla data di concessione del prestito.

Modifiche introdotte alla luce del rialzo del tasso di interessi tra il 2022 e il 2023, sulle quali si sofferma l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024.

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Prestiti ai dipendenti, come cambiano i fringe benefit con le novità sugli interessi

È l’articolo 51, comma 4 lettera b) del TUIR a disciplinare le regole di determinazione dei fringe benefit per i prestiti concessi ai dipendenti, al coniuge o ad altri familiari da parte del datore di lavoro.

L’articolo 3, comma 3-bis del decreto Anticipi ha rivisto le modalità di calcolo, per adattare la norma agevolativa alla luce del rialzo registrato in materia di tassi di interesse.

Così come illustrato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 7 marzo in materia di welfare aziendale, ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50 per cento della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, il tasso ufficiale da considerare come parametro di riferimento è:

  • per i prestiti a tasso variabile, il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
  • per i prestiti a tasso fisso, il TUR vigente alla data di concessione del prestito.

Queste le novità che si applicano a decorrere dal 17 dicembre 2023, in sostituzione della precedente impostazione che prevedeva la necessità di confrontare gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno, e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.

Dal punto di vista pratico, l’Agenzia delle Entrate spiega quindi che:

“L’importo che concorre alla formazione del reddito imponibile si determina effettuando la differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di riferimento e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo l’ammontare risultante della metà.”

La somma risultante dal calcolo di cui sopra viene quindi tassata alla fonte al pagamento delle singole rate del prestito e per quelli a tasso variabile, il prelievo si effettua alla scadenza delle singole rate tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale.

Prestiti ai dipendenti, per il fringe benefit in caso di rinegoziazione o surroga si considera il TUR vigente alla stipula del nuovo contratto

Chiarimenti ad hoc anche in caso di rinegoziazione o surroga dei prestiti concessi ai dipendenti.

In tal caso, stando a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il confronto dovrà essere effettuato tra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

Nuove regole per i prestiti ai dipendenti già per le rate del 2023: conguaglio e nuova CU per i dipendenti già cessati

Le novità introdotte dal decreto Anticipi hanno caratterizzato le operazioni di conguaglio fiscale concluse a fine febbraio.

La modifica alle modalità di determinazione del compenso in natura, in vigore dal 17 dicembre 2023, ha interessato tutti gli interessi corrisposti nel periodo d’imposta 2023 e quindi anche per gli importi già assoggettati a tassazione.

I datori di lavoro quindi hanno rideterminato il valore dei fringe benefit in sede di conguaglio.

In caso di rapporto di lavoro già cessato nel corso dell’anno sarà quindi necessario effettuare un nuovo conguaglio, rilasciando al lavoratore e trasmettendo al Fisco una nuova Certificazione Unica con la rettifica delle modalità di calcolo.

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