Mancata iscrizione all’AIRE: il trasferimento all’estero non rileva ai fini fiscali

Emiliano Marvulli - Imposte

In caso di mancata iscrizione all'AIRE, il trasferimento all'estero non rileva ai fini fiscali e si considera soggetto passivo d'imposta il contribuente iscritto per la maggior parte dell'anno nell'anagrafe dei residenti. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1355/2022.

Mancata iscrizione all'AIRE: il trasferimento all'estero non rileva ai fini fiscali

L’iscrizione all’anagrafe dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta determina la presunzione assoluta di residenza fiscale in Italia del contribuente che si considera, pertanto, soggetto passivo d’imposta.

Essendo l’iscrizione anagrafica preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano e la contestuale iscrizione all’AIRE.

Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1355 del 18 gennaio 2022.

I fatti - La controversia attiene al ricorso proposto da un contribuente avverso quattro avvisi di accertamento per i periodi dal 2007 al 2010 ed un atto di contestazione con cui l’Agenzia delle entrate, accertando l’esistenza di attività finanziarie non dichiarate presso Paesi a fiscalità privilegiata dal soggetto che si dichiarava residente all’estero, recuperava a tassazione la maggiore imposta IRPEF ed irrogava le sanzioni di legge.

Il ricorso è stato respinto dalla CTP ma la CTR, in riforma della sentenza di prime cure, accoglieva l’appello proposto dal contribuente il quale, a parere dei giudici, aveva sufficientemente provato di essere residente in Brasile nonostante la mancata iscrizione all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero, la cd. AIRE.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione lamentando la violazione dell’art. 2, comma 2 del dPR 917/1986 per aver la CTR errato nel non aver riconosciuto la soggettività fiscale italiana sino al 2011, anno di iscrizione all’AIRE, e contestuale cancellazione della popolazione residente nel Comune di residenza.

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di doglianza dell’Amministrazione finanziaria e ha cassato con rinvio la sentenza alla medesima CTR in diversa composizione.

La decisione - La fattispecie riguarda un contribuente che aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia per gli anni dal 2007 al 2010 perché si dichiarava residente in Brasile sebbene l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) fosse avvenuta solo nel 2011.

In tema di residenza fiscale delle persone fisiche l’art. 2 comma 2 del TUIR stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

La norma individua, quindi, come requisiti per fissare la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo di natura formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti e gli altri due, di natura fattuale, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato come declinati ai sensi del codice civile.

La Suprema Corte di Cassazione, richiamando una consolidata giurisprudenza sulla fattispecie in esame, ha confermato che:

“le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall’art. 2 d.p.r. 917/1986, in ogni caso residenti, e pertanto soggetti passivi d’imposta, in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l’iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all’Estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall’anagrafe di un Comune italiano.”

Una volta riportata in Italia la residenza fiscale sulla base della presunzione assoluta prevista dal citato art. 2 co. 2 del TUIR, il contribuente è di conseguenza assoggettato agli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’art. 4. Co. 1 del D.L. 167/1990 in caso di detenzione, diretta o indiretta, di attività finanziarie o investimenti all’estero.

La sanzione prevista in caso di violazione, stabilita all’art. 5 del DL 167 del 1990 non deve essere calcolata sul quantum dell’imposta evasa ma sull’ammontare dei depositi non dichiarati.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network