Il panorama associativo cambia con la riforma del terzo settore introdotta dal decreto legislativo numero 117 del 2017 che prevede nuove forme associative: i nuovi ETS comporranno il mondo del no profit a partire da quando sarà effettivo il RUNTS.
Come cambia il panorama associativo con la riforma introdotta dal decreto legislativo numero 117 del 2017? Nascono nuove tipologie di ETS.
La riforma del terzo settore ha creato dei modelli ben precisi che gli utenti dovranno selezionare in base alle caratteristiche proprie dell’ente che intendono costituire ed al di fuori dei quali non sarà possibile parlare di organizzazione del terzo settore.
Il mondo del no profit è sempre stato ricco di associazioni, strutturate attraverso diverse forme organizzative e giuridiche, unite dagli intenti e dal fine non lucrativo e dagli obiettivi a stampo solidaristico.
Mancava però una chiara, ben definita e limitata struttura da perseguire e dei modelli da implementare, creati al fine di dare un aspetto omogeneo al panorama associativo.
Le nuove tipologie di ETS, Enti del Terzo Settore
Molte delle forme indicate dal legislatore all’interno del decreto legislativo 117/2017 erano già presenti all’interno del panorama associativo italiano, ma assumono oggi una linea definita e ben marcata, al di fuori della quale non vengono più riconosciute loro le agevolazioni previste in ambito economico fiscale dal codice del terzo settore.
Il codice del terzo settore all’interno del titolo V denominato “di particolari categorie degli enti del terzo settore” racchiude le varie categorie di associazioni riconosciute come parti integrati del nuovo panorama del mondo no profit.
Gli enti che vorranno far par parte del terzo settore ed iscriversi al RUNTS dovranno infatti scegliere una delle forme che più si addice alla mission perseguita e alla struttura organizzativa di cui si sono dotati al momento della costituzione, in caso di associazioni già esistenti, o più vicina ai loro intenti nel caso di organizzazioni in fase di nascita.
Alcune delle forme disciplinate all’interno del d.lgs 117/2017 già esistevano all’interno del mondo del no profit, ma grazie alla riforma del terzo settore sono state ben delineate e maggiormente regolamentate, assumendo grazie all’intervento del legislatore una veste più chiara.
Le categorie si suddividono in organizzazioni di volontariato disciplinate nel capo I, associazioni di promozione sociale disciplinate nel capo II, enti filantropici disciplinati nel capo III, imprese sociali presenti nel capo IV, reti associative nel capo V, ed infine società di mutuo soccorso, presenti nel capo VI.
Nuovi ets, Enti del Terzo Settore: criteri di scelta
La riforma del terzo settore si trova in un momento cruciale. Le associazioni preesistenti sono difatti impegnate ad analizzare bene le nuove forme associative contenute all’interno del codice del terzo settore, al fine di poter adeguare il loro statuto alle norme previste per una delle categorie che meglio rappresenta il loro asset e gli obiettivi da loro perseguiti.
Le associazioni costituende invece si trovano a dover implementare una struttura organizzativa nuova, disciplinata da norme estranee al settore no profit in quanto non ancora ben diffuse tra gli utilizzatori e non del tutto in vigore, in quanto a tutt’oggi il mondo del volontariato è in pieno regime transitorio, costretto a seguire alcune norme nuove comprese nel d.lgs 117/2017 ed alcune appartenenti invece al precedente regime normativo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Le nuove tipologie di ETS, Enti del Terzo Settore