E-commerce e vendite online: proroga al 15 febbraio 2024 per la comunicazione dei redditi 2023

Tommaso Gavi - Imposte

Proroga dal 31 gennaio al 15 febbraio 2024 per la scadenza della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei redditi incassati dagli e-commerce e dalle attività di vendite online. Adempimento anche tramite intermediari abilitati

E-commerce e vendite online: proroga al 15 febbraio 2024 per la comunicazione dei redditi 2023

Proroga in extremis per la scadenza della comunicazione dei redditi incassati per e-commerce e vendite online, un adempimento per i gestori di piattaforme digitali.

La prima scadenza dell’anno era fissata a oggi, 31 gennaio, e viene rinviata al 15 febbraio 2024.

A prevederlo è l’apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella giornata odierna.

I gestori di piattaforme online, con residenza in Italia e in alcuni casi anche fuori dall’UE, avranno più tempo per inviare i dati relativi alle vendite di beni e prestazioni di servizi effettuate attraverso i portali online o le app.

E-commerce e vendite online: proroga al 15 febbraio 2024 per la scadenza della comunicazione dei redditi 2023

Oggi, 31 gennaio 2024, era fissata in calendario la scadenza per la comunicazione dei dati delle vendite online e degli e-commerce in merito ai redditi incassati nell’anno 2023.

I gestori di piattaforme digitali avranno però più tempo per provvedere all’adempimento comunicativo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Nel giorno stesso della scadenza è stato infatti pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce la proroga del termine al 15 febbraio 2024. Gli utenti interessati avranno quindi più tempo a disposizione.

Tra le motivazioni che hanno spinto all’approvazione del provvedimento, come riportato nel documento di prassi, viene sottolineato quanto segue:

“Diversi Gestori di Piattaforma sia residenti sia non residenti hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche e interpretative che influiscono sul rispetto delle scadenze di comunicazione previste nel Provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20 novembre 2023.”

Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 30 gennaio 2024
Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

A stabilire la precedente scadenza era stato il provvedimento dello scorso 20 novembre 2023, l’ultimo passaggio per rendere operativa la direttiva Dac7.

Tale direttiva, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, regola gli scambi di informazioni fiscali tra Stati membri.

Ad attuarla nell’ordinamento italiano è il decreto legislativo numero 32/2023.

La nuova scadenza, fissata in calendario al prossimo 15 febbraio, non interessa soltanto e-commerce ma anche gli affitti, le attività di noleggio e le piattaforme di intermediazione.

Le informazioni per l’individuazione dei redditi incassati dagli utenti con le vendite online non devono essere inviate dai grandi fornitori del settore alberghiero, con oltre 2.000 attività pertinenti. Per tali comunicazioni, in questo caso, sono già previsti altri canali.

Sono esclusi dal monitoraggio anche i piccoli venditori: nessun adempimento è infatti previsto fino a 30 attività per un importo totale di corrispettivo versato o accreditato non superiore a 2.000 euro all’anno.

E-commerce e vendite online: comunicazione all’Agenzia delle Entrate anche tramite intermediari

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate interviene anche sulle modalità di comunicazione.

Nello specifico viene stabilito che i soggetti obbligati devono trasmettere le informazioni in questione tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Amministrazione finanziaria.

Viene inoltre esplicitato che l’adempimento può essere effettuato:

“direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.”

Potranno dunque provvedere alla scadenza anche i professionisti abilitati: commercialisti, CAF, consulenti del lavoro, associazioni sindacali e gli altri soggetti indicati nel precedente richiamo normativo.

Nell’ultima parte del provvedimento viene inoltre chiarita la corretta procedura da adottare nel caso di modifiche da parte degli interessati agli obblighi:

“Ove, al fine di migliorare le modalità di compilazione e di trasmissione dei dati da parte dei soggetti obbligati, si renda necessario apportare tempestivamente delle modifiche o integrazioni agli allegati n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” o n. 2 “Modalità di presentazione delle comunicazioni da parte dei Gestori di piattaforma tenuti alla comunicazione” al presente provvedimento, tali modifiche potranno essere adottate mediante pubblicazione della versione aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.”

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network