Contributi INPS 2024 per operai agricoli: le aliquote aggiornate per le aziende

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Arrivano le istruzioni per il calcolo dei contributi INPS dovuti nel 2024 per gli operai agricoli impiegati a tempo determinato e indeterminato. I valori delle aliquote nella circolare dell'Istituto del 31 gennaio

Contributi INPS 2024 per operai agricoli: le aliquote aggiornate per le aziende

Definite le nuove aliquote contributive per il calcolo dei contributi INPS per gli operai agricoli da versare nel corso del 2024.

Tutti i valori di riferimento sono stati comunicati dall’Istituto nella circolare del 31 gennaio 2024.

Per la generalità delle aziende agricole aumenta, come da norma, l’aliquota contributiva lato datore di lavoro, mentre resta invariata la quota a carico del lavoratore, fissate rispettivamente a 30,10 per cento e 8,84 per cento.

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Contributi INPS 2024 per operai agricoli: le aliquote aggiornate per le aziende

L’INPS con la circolare n. 26, pubblicata il 31 gennaio comunica le aliquote da utilizzare per il calcolo dei contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato nel corso del 2024.

A disciplinare l’applicazione delle aliquote contributive previste per le aziende che operano nel settore dell’agricoltura sono le disposizioni in materia contributiva stabilite dal Dlgs n. 146/1997.

Per quanto riguarda la generalità delle aziende agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, ai fini della contribuzione bisogna tenere conto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 2 del citato decreto.

Questo, infatti, prevede, dal 1° gennaio 1998, un incremento annuo dello 0,20 per cento della quota a carico del datore di lavoro, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32 per cento, a cui bisogna poi aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali previsto all’articolo 1, comma 769, della Legge di Bilancio 2007.

Pertanto, per il 2024, l’aliquota dei contributi per gli operai agricoli sale al 30,10 per cento. L’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori e delle lavoratrici, invece, ha già raggiunto la misura piena, che è pari all’8,84 per cento.

Nel caso delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale (aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale), invece, i valori non cambiano. Anche per il 2024 l’aliquota dei contributi INPS è fissata al 32,30 per cento, di cui l’8,84 per cento a carico dei lavoratori.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, inoltre, la NASpI, l’indennità di disoccupazione, spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.

Le imprese, quindi, sono tenute a versare una quota aggiuntiva di contributi per il suo finanziamento, sia per gli operai agricoli assunti alla data del 1° gennaio 2022 con contratto a tempo indeterminato, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data, mentre non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75 per cento per la disoccupazione agricola.

INPS - Circolare n. 26 del 31 gennaio 2024
Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l’anno 2024

Contributi INPS 2024 per operai agricoli a tempo parziale: i minimali

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro agricolo a tempo parziale, la retribuzione da considerare non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionali, oppure dagli accordi collettivi o contratti individuali.

“La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere adeguata, se inferiore, a quella individuata dall’articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell’articolo 9 dell’abrogato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.”

Il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria per il 2024 è il seguente:

“€ 56,87 x 6 /39 = € 8,75.”

Contributi INAIL 2024 per gli operai agricoli dipendenti

Non ci sono cambiamenti per quanto riguarda le aliquote dei contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro, dovuti per gli operai agricoli dipendenti, che restano quelle stabilite in precedenza e indicate nella tabella.

Contribuzione Misura
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,1250 per cento
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185 per cento

Contributi INPS operai agricoli 2024, le agevolazioni per zone tariffarie

Anche per il 2024 non subiscono variazioni le agevolazioni per zone tariffarie nel settore dell’agricoltura.

Si continuano ad applicare, quindi, le misure previste dalla Legge di Bilancio del 2011 indicate bella tabella.

Territori Misura agevolazione Aliquota applicata
Non svantaggiati - 100 per cento
Particolarmente svantaggiati (ex Montani) 75 per cento 25 per cento
Svantaggiati 68 per cento 32 per cento

L’INPS specifica che queste agevolazioni non si applicano al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, cioè quello dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Contributi INPS operai agricoli 2024, aliquota per prestatori occasionali a tempo determinato

Il documento di prassi riporta le indicazioni anche per quanto riguarda il lavoro occasionale in agricoltura (LOAGRI).

L’INPS chiarisce che per il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono OTDO (operai occasionali a tempo determinato) si applicano le stesse aliquote previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (OTD) assunti dalla generalità delle aziende agricole.

Si applica la misura stabilita al comma 352 dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2023, per cui l’aliquota è determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge n. 220/2010, per i territori svantaggiati, come indicato nell’allegato 1 alla circolare INPS n. 26/2024.

INPS - Circolare n. 26 del 31 gennaio 2024 - Allegato 1
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

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