L'INPS fornisce chiarimenti e istruzioni per quanto riguarda la disciplina del welfare aziendale, dal bonus dipendenti ai premi di risultato
Il welfare aziendale, disciplinato dal TUIR è stato oggetto negli anni di diversi interventi di modifica e aggiornamento.
L’INPS con la circolare pubblicata il 31 maggio effettua una panoramica delle varie modifiche relative ai bonus per i dipendenti, così da fornire una visione organica della disciplina.
L’ultimo intervento è quello previsto dal decreto lavoro, il quale ha stabilito l’innalzamento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per i dipendenti con figli.
Nel documento, l’Istituto si sofferma anche sulla disciplina del regime semplificato relativo ai premi di risultato e la relativa trasformazione in misure di welfare.
Bonus dipendenti: istruzioni e chiarimenti INPS su welfare aziendale e premi di risultato
Con la circolare n. 49, pubblicata il 31 maggio 2023, l’INPS effettua una panoramica generale sulla disciplina del welfare aziendale per i lavoratori subordinati.
L’Istituto fornisce chiarimenti e istruzioni aggiornate per quanto riguarda il bonus per i dipendenti, i cosiddetti fringe benefit, e i premi di risultato, con la relativa sostituzione con welfare aziendale.
Con questo termine generale si intende un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, attribuite dal datore di lavoro ai dipendenti e finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa dato che al disotto di una certa soglia non concorrono alla formazione di reddito.
Nel corso degli anni sono stati diversi gli interventi in materia, molti dei quali hanno apportato modifiche al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi.
L’ultimo di questi interventi è quello previsto dal decreto lavoro, per cui i lavoratori dipendenti con figli, per il periodo d’imposta 2023, possono beneficiare della soglia dei fringe benefit elevata a 3.000 euro.
L’elenco delle prestazioni e dei benefit che configurano il welfare aziendale e il loro perimetro di applicazione è contenuto al citato comma 2 dell’articolo 51 del TUIR. Un elenco che è stato ampliato e modificato negli anni, in particolare dalle Leggi di Bilancio del 2016, 2017 e 2018.
Fringe benefit: erogati da contatto o volontariamente dal datore di lavoro
I benefit, affinché non concorrano alla formazione di reddito da lavoro, devono essere offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.
Come precisato anche dall’Agenzia delle Entrate, rientra in questa ipotesi anche il caso in cui i benefit siano messi a disposizione di un gruppo omogeneo di dipendenti, a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano.
Le stesse erogazioni che, invece, sono messe a disposizione solo di alcuni lavoratori concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
La non imponibilità fiscale e contributiva è prevista sia nell’ipotesi in cui il benefit sia erogato volontariamente dal datore di lavoro sia in quella in cui sia previsto da contratto.
La contrattazione collettiva, infatti, ha un ruolo importante nell’erogazione dei benefit, i quali possono essere oggetto di contrattazione sia a livello nazionale sia territoriale e aziendale.
La fonte delle misure di welfare (contrattazione collettiva o erogazione volontaria del datore di lavoro) influisce sul regime fiscale dei costi sostenuti dal datore di lavoro. Se i benefit sono previsto dal CCNL, i costi per il datore di lavoro sono totalmente deducibili. Nel caso in cui, invece, siano offerti volontariamente dal datore di lavoro, si applica il regime di deducibilità del cinque per mille (art. 100 del TUIR).
La Legge di Bilancio del 2015 ha ampliato la fattispecie dei benefit legati ai servizi per l’educazione e l’istruzione, superando il concetto di asili nido in favore della più ampia definizione di educazione e istruzione “in età prescolare”.
La Legge di Bilancio del 2016 poi ha introdotto il benefit relativo alle somme e le prestazioni erogate ai dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.
La Legge di Stabilità del 2016, inoltre, ha previsto la possibilità di erogazione dei benefit sotto forma di voucher.
La Legge di Bilancio 2018 ha aggiunto all’elenco dei benefit erogabili (lett. d-bis, comma 2, art. 51 TUIR) anche le somme erogate o rimborsate per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico.
Premi di risultato e sostituzione con misure di welfare
Per quanto riguarda i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili per i dipendenti del settore privato, la Legge di Bilancio del 2015 e quella del 2016 hanno reso strutturale il regime fiscale agevolato, per cui si applica un’imposta sostitutiva IRPEF pari al 10 per cento (al 5 per cento per il 2023) entro il limite d’importo pari, allo stato, a 3.000 euro lordi.
I lavoratori hanno la possibilità di richiedere queste remunerazioni anche sotto forma di benefit, che godono di esenzione sia ai fini fiscali che contributivi.
“Quindi, accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, viene attribuita al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, relativa alla possibilità di ottenere il premio in denaro o in natura, senza imposizione fiscale e contributiva, nei limiti previsti dalle norme.”
Pertanto, se per il premio di risultato si applica la normale contribuzione (ad eccezione di specifiche agevolazioni) e un’imposta sostitutiva fiscale agevolata del 10 per cento (5 per cento per il 2023) in capo al dipendente, il welfare aziendale è generalmente esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.
Nel caso dei contratti collettivi, deve essere la contrattazione a riconoscere la possibilità di erogare i benefit in sostituzione del premio agevolato.
L’agevolazione si applica ai dipendenti del settore privato con reddito, riferito al periodo d’imposta precedente, non superiore a 80.000 euro. Senza il rispetto di tutte le condizioni previste, i benefit concorrono alla formazione di reddito.
Questo regime agevolato è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2017, la quale è intervenuta sulla disciplina ampliando il perimetro dei benefit fruibili in sostituzione dei premi di risultato.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al corposo testo della circolare INPS n. 49/2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus dipendenti: istruzioni e chiarimenti INPS su welfare aziendale e premi di risultato