Bonus Maroni 2024: per l’incentivo al posticipo si applicano le stesse finestre di Quota 103

Francesco Rodorigo - Pensioni

Anche per l'applicazione del Bonus Maroni, l'incentivo al posticipo del pensionamento, i lavoratori e le lavoratrici interessate dovranno attendere le stesse finestre temporali previste per Quota 103. Si dovranno aspettare 7 o 9 mesi prima di poter ricevere il bonus in busta paga

Bonus Maroni 2024: per l'incentivo al posticipo si applicano le stesse finestre di Quota 103

Anche per beneficiare dell’incentivo al posticipo del pensionamento, il cosiddetto Bonus Maroni, i lavoratori e le lavoratrici dovranno attendere le finestre temporali previste per la decorrenza della pensione anticipata con Quota 103.

Lo specifica l’INPS nella circolare del 27 febbraio con tutte le istruzioni operative per il 2024.

La Legge di Bilancio 2024, infatti, ha introdotto nuove finestre temporali per la decorrenza del trattamento dalla maturazione dei requisiti.

I dipendenti privati e gli autonomi dovranno attendere 7 mesi, mentre i dipendenti della pubblica amministrazione 9 mesi.

Bonus Maroni 2024: per l’incentivo al posticipo si applicano le stesse finestre di Quota 103

L’INPS con la circolare n. 39 del 27 febbraio ha fornito tutte le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione della pensione anticipata con Quota 103, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio del 2024.

Possono fare domanda per la pensione anticipata i lavoratori e le lavoratrici che nel corso dell’anno maturano i seguenti requisiti:

  • 62 anni d’età;
  • 41 anni di contributi.

Oltre al calcolo secondo le regole del sistema contributivo e al tetto massimo dell’assegno mensile (2.394,44 euro), la Manovra 2024 ha introdotto nuove finestre temporali per i lavoratori e le lavoratrici che accedono a Quota 103 nel corso dell’anno.

Si tratta del periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti necessari e la decorrenza del trattamento. Ebbene tali finestre sono pari a:

  • 7 mesi per i dipendenti privati e i lavoratori autonomi, per cui la prima decorrenza utile non può essere precedente al 2 agosto 2024 (o al 1° settembre 2024 se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO);
  • 9 mesi per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, per cui la prima decorrenza utile non può essere precedente al 2 ottobre 2024 (o al 1° novembre 2024 se il trattamento pensionistico è liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO);

Come specificato nella circolare, queste stesse finestre temporali si applicano anche nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice decida di posticipare il pensionamento e beneficiare quindi del Bonus Maroni.

Quota 103 2024: come funziona il Bonus Maroni

L’agevolazione per il posticipo del pensionamento, reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di proseguire l’attività lavorativa dipendente e ricevere un bonus.

Nello specifico, si rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a proprio carico che verrà erogato direttamente in busta paga.

In sostanza, la quota di contribuzione IVS a carico dei lavoratori non sarà versata dal datore di lavoro all’ente di previdenza ma sarà erogata interamente ai beneficiari, che in pratica ricevono un aumento di stipendio di circa il 10 per cento.

I lavoratori, però, al momento della pensione riceveranno l’importo del trattamento maturato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento.

Le nuove finestre temporali per la decorrenza del trattamento con Quota 103 si applicano, dunque, anche in caso di posticipo del pensionamento. L’esonero contributivo per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024, pertanto, non può avere una decorrenza antecedente al:

  • 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
  • 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
  • 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.

Per tutte le altre indicazioni sull’applicazione del bonus, l’INPS rimanda a quanto disposto con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023.

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