Il contributo 5 per mille viene concesso agli enti del terzo settore al fine di poter supportare le associazioni destinatarie nello svolgimento delle attività di interesse generale, ai fini del raggiungimento del pubblico interesse.
Le associazioni rispondenti a particolari requisiti ed iscritte nell’elenco previsto dall’Agenzia delle Entrate dei destinatari del 5 per mille, ricevono per ogni esercizio un contributo pari alla somma corrispondente alla percentuale direttamente prescelta dai contribuenti in fase di dichiarazione dei redditi e alla residuale entità ridistribuita dall’ente istituzionale dopo che la campagna dichiarativa si è conclusa.
Gli enti destinatari del cinque per mille chiaramente dovranno destinare tali risorse al finanziamento di progetti rientranti fra le finalità associative, e funzionali al perseguimento delle attività di interesse generale oltre che al raggiungimento degli obiettivi sociali.
Le spese quindi finanziabili con il contributo 5 per mille devono essere strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di interesse generale, vi sono alcune poste quindi da escludere a livello contabile e conseguentemente anche dal rendiconto.
5 per mille: spese ammissibili
In un’analisi precedente abbiamo illustrato lo schema con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha impostato il modello di rendiconto presente sul sito istituzionale e che gli enti devono compilare ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza.
In questa sede analizzeremo, invece, la natura e la classificazione specifica delle spese che possono essere ammesse come uscite da rendicontare, finanziabili dal contributo 5 per mille.
In via generica dobbiamo preventivamente evidenziare che le spese rendicontabili ai fini del 5 per mille devono rispondere ad alcune caratteristiche, quali:
- effettività;
- comprovabilità;
- tracciabilità;
- contabilizzazione;
- legittimazione.
Le spese dovranno difatti essere state tutte sostenute, quindi “realmente pagate” con l’eccezione degli eventuali importi inseriti nella macrovoce “accantonamento”.
Il rendiconto dovrà quindi essere effettuato secondo il criterio di cassa.
Inoltre la documentazione relativa ad ogni singola spesa inserita nel rendiconto deve essere conservata in originale.
Dovranno essere conservati infatti tutti i documenti fiscali comprovanti le spese inserite nel rendiconto, quali fatture, buste paga, ricevute, copia dei bonifici.
Anche il pagamento di ciascuna spesa dovrà essere comprovato da documentazione idonea a garantirne la tracciabilità, i pagamenti dovranno difatti essere effettuati attraverso bonifico, carta di debito/credito o assegno.
In caso di pagamenti con assegno deve necessariamente esserne conservata una copia.
Può essere ammesso anche l’utilizzo del contante ma nei limiti previsti della normativa vigente.
Per contabilizzata si intende invece che la spesa dovrà essere stata rilevata anche all’interno delle scritture contabili dell’ente considerato.
Infine la legittimità della spesa risponde all’esigenza che essa sia conforme alla normativa in materia di cinque per mille contenuta nel D. Lgs. n. 111/2017, D.P.C.M. 23 luglio 2020.
5 per mille: tempistica sostenimento delle spese
L’iter procedurale che permette agli enti di beneficiare del contributo cinque per mille comprende diversi passaggi, che implicano quindi per l’associazione di dover attendere spesso anche più di un anno per poter usufruire della somma ad essa destinata.
Difatti l’Agenzia delle Entrate prima pubblica l’elenco dei beneficiari con i relativi importi poi successivamente eroga tale contributo nelle casse delle associazioni.
É importante quindi capire quali sono le tempistiche da rispettare al fine di poter considerare le spese ammissibili a rendiconto e quindi ripianabili con il contributo.
Le spese sostenute ed inserite nel rendiconto dovranno essere state sostenute entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo.
Vi è però la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario.
Spesso infatti le associazioni dopo aver visionato l’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate effettuano un progetto e destinano la somma del 5 per mille ancora da ricevere ad iniziative che invece prendono immediatamente forma.
A fronte di tale eventualità potrebbe anche verificarsi il caso che l’Agenzia delle Entrate dopo aver pubblicato l’elenco, a seguito di ulteriori controlla non proceda con l’erogazione del contributo o la effettui solo parzialmente, in tale caso le spese sostenute resteranno a carico dell’ente.
Fondamentale importanza riveste una formalità da compiere sui documenti giustificativi i quali dovranno essere “annullati”, su di essi dovrà difatti essere apposta la dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del “contributo cinque per mille” e l’anno finanziario di riferimento.
Nel rendiconto possono essere inserite solo spese non già imputate ad altri contributi privati o pubblici (regionali, nazionali, comunitari, ecc.) se non per la parte residua (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa).
5 per mille: spese non ammissibili
L’art. 16, co. 4 del dpcm 23 luglio 2020 prevede che non sia possibile “utilizzare il contributo derivante dal cinque per mille per coprire, in tutto o in parte, le spese di pubblicità sostenute per realizzare campagne e attività di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille”.
Tale disposizione vuole evitare che vi sia un effetto autoalimentante che porti l’associazione ad effettuare un’azione pubblicitaria meramente fine a se stessa, portando la collettività a conoscenza dell’ente e non delle attività da esso svolte.
Oltre a tali spese, non sono ammissibili e quindi non possono essere finanziate attraverso il contributo 5 per mille:
- le uscite effettuate a titolo di investimenti finanziari;
- le somme in pagamento di multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative;
- le spese non costituenti esborso finanziario in quanto sostenute tramite compensazione di crediti;
- le spese sostenute dopo la cessazione dell’attività istituzionale dell’ente (es. dopo la delibera di messa in liquidazione dell’ente stesso).
Vi sono alcune spese che invece possono essere ammesse solo in particolari condizioni, quali:
- l’IVA è riconoscibile come spesa solo quando e nella misura in cui la stessa non è recuperabile (ai sensi del D.P.R. 633/72);
- sono ammissibili i pagamenti in contanti nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, ad eccezione degli importi esposti nelle sotto voci relative alle erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati e affiliati, oltre alle erogazioni a enti terzi, le quali dovranno essere effettuati esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciabili (es: bonifico bancario/postale, assegno).
Al fine di poter redigere correttamente il rendiconto e di conseguenza la relazione illustrativa così come previsto dalla norma è quindi necessario aver ben chiaro quali sono le spese ammissibili a contributo e quali sono le tempistiche da rispettare, in modo da poter ottemperare alle previsioni normative e seguire le linee guida predisposte dal Ministero.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: 5 per mille: ammissibilità delle spese finanziabili