Omesso versamento IVA: il nuovo amministratore, subentrato dopo la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza del versamento dell'acconto, che non ha effettuato il controllo contabile risponde del reato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la Sentenza numero 1729 del 15 gennaio 2021.
Risponde del reato di omesso versamento IVA il rappresentate legale che, subentrando in epoca successiva alla presentazione della dichiarazione -in cui il debito è scaturito- e prima della scadenza del versamento dell’acconto, non ha effettuato il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali.
Il principio è stato pronunciato nella Sentenza della sezione penale della Corte di cassazione n. 1729 del 15 gennaio 2021.
- Corte di Cassazione - Sentenza numero 1729 del 15 gennaio 2021
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La sentenza – La controversia riguarda la sentenza con cui la Corte d’Appello ha confermato il reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000 nei confronti del soggetto che aveva assunto la carica di rappresentante legale della società cooperativa alla scadenza prevista per il versamento dell’acconto relativo al periodo 2010.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione del citato art. 10-ter perché la corte d’appello avrebbe omesso di considerare che l’imputato aveva cominciato a rivestire la qualifica di rappresentante legale della cooperativa in epoca successiva all’insorgere del debito, essendo stato nominato presidente del consiglio di amministrazione solo in data 22 giugno 2011.
Infatti il rappresentante legale della cooperativa all’epoca in cui era sorto il debito tributario, ossia il 2010, era persona diversa da lui.
Il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile dai giudici di cassazione che hanno argomentato la decisione precisando che il delitto di omesso versamento IVA si consuma al momento della scadenza prevista dalla legge, coincidente con il termine per il versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.
Nel caso di specie è incontestato che alla data del 27 dicembre 2011, l’imputato fosse rappresentante legale dell’ente cooperativo e che avesse predisposto e sottoscritto la dichiarazione IVA da cui scaturiva il debito erariale relativo all’anno 2010.
Se ne deduce quindi, che la carica da lui ricoperta alla data dell’omissione integra il reato contestato, a nulla rilevando che nel periodo in cui è sorto il debito fosse rappresentante legale una persona diversa.
In tema di omesso versamento delle imposte da parte di una società di capitali, la Corte di Cassazione ha confermato il principio per cui la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 74 del 2000 “è attribuita all’amministratore, secondo le norme civilistiche previste agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2474 cc, cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l’ente”.
Sulla base di tale principio, pertanto, il rappresentante legale è tenuto alla presentazione e alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali rilevanti in tema di reati penal-tributari e, in ragione della carica, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da inadempienze, anche pregresse, che dovrebbero emergere da un controllo della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni fiscali, la cui omissione comporta “la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il nuovo amministratore risponde del reato di omesso versamento IVA