Risulta nulla la notifica dell'atto tributario che viene eseguita senza lo svolgimento di autonome ricerche presso gli uffici anagrafici comunali
La notifica dell’atto tributario eseguita con le modalità previste per i casi di irreperibilità assoluta è nulla se il destinatario è risultato assente al momento della consegna e il messo notificatore si è basato solo sulle dichiarazioni del portiere dello stabile, che ha affermato di non conoscere il contribuente.
Perché si verifichi l’irreperibilità assoluta, infatti, il messo notificatore non può fare riferimento soltanto a dichiarazioni di terzi.
Deve svolgere autonome ricerche presso gli uffici anagrafici per verificare che il destinatario dell’atto non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.
Notifica atto tributario e assenza del soggetto
Oggi analizziamo una datata ma sempre attuale pronuncia della Cassazione, ovvero l’Ordinanza numero 27035/2018.
La controversia nasce a seguito dell’impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento notificato dall’agente della riscossione ad una società per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’IVA dovuta a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.
La società si doleva del fatto di non aver mai ricevuto la raccomandata informativa prevista dall’articolo 140 del codice di procedura civile, a cui rimanda l’articolo 60 del DPR 600/1973 in tema di notifica, in caso di assenza del destinatario al momento della consegna dell’atto tributario.
Il ricorso della società è stato respinto dalla CTP e la medesima sorte è toccata in sede di appello.
I giudici della CTR hanno ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento effettuata dall’agente della riscossione, in quanto l’articolo 60 d.P.R. n. 600 del 1973 non prevede l’invio della raccomandata informativa in una ipotesi
“di irreperibilità assoluta del destinatario”
Avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso in Cassazione che, ritenendone fondati i relativi motivi, ha deciso nel merito di accogliere l’originario ricorso della società contribuente annullando l’avviso di intimazione e condannando l’agente della riscossione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente.
La decisione – La notificazione degli avvisi e gli altri atti tributari (che per legge devono essere notificati al contribuente) è espressamente disciplinata dall’articolo 60 del D.Lgs. 600/1973 che, facendo espresso rinvio alle norme stabilite in materia dal codice di procedura civile (artt. 137 e seguenti), prevede che la notifica sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Per quanto attiene le corrette modalità di consegna dell’atto, i giudici della Suprema Corte distinguono due diverse ipotesi, ognuna con peculiarità proprie:
- l’irreperibilità temporanea;
- l’irreperibilità assoluta.
Modalità di consegna degli avvisi di accertamento e degli atti tributari in genere: l’ipotesi della temporanea irreperibilità
La prima ipotesi riguarda il caso in cui la residenza e l’indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non è andata a buon fine perché il destinatario (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto per temporanea irreperibilità.
In questo caso la notifica si intende effettuata con il deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, con l’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione (o dell’ufficio o dell’azienda) del destinatario, al quale deve essere obbligatoriamente data notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (secondo quanto previsto dall’articolo 140 codice di procedura civile).
Modalità di consegna degli avvisi di accertamento e degli atti tributari in genere: l’ipotesi della irreperibilità assoluta
La seconda ipotesi riguarda invece il caso in cui la residenza e l’indirizzo del destinatario non sono conosciuti perché questi risulta trasferito in luogo sconosciuto e il messo notificatore, che ha tentato di effettuare la consegna all’ultimo indirizzo conosciuto, non rinviene il destinatario.
L’accertamento di tale irreperibilità assoluta deve essere dichiarata dallo stesso messo notificatore solo dopo aver eseguito autonome ricerche nell’anagrafe comunale del luogo dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune.
In questo caso l’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza necessità di inviare la raccomandata informativa (secondo quanto previsto dall’articolo 60, comma 1, lettera e) del DPR 600/1973).
In altri termini, il primo caso ravvisa una ipotesi di assenza relativa perché il destinatario è effettivamente residente nell’indirizzo indicato nel certificato anagrafico del comune ma al momento della notifica dell’atto tributario è momentaneamente assente (cd. “semplice assenza”).
Il secondo caso, invece, riguarda una ipotesi di irreperibilità assoluta il destinatario non è residente all’indirizzo conosciuto e non è possibile individuare o ricercare la sua residenza (cd. “irreperibilità assoluta”).
I giudici di legittimità hanno affermato, ribadendo quanto già sancito dall’Ordinanza n. 24260 del 2014, che è illegittima la notifica di una cartella di pagamento effettuata con le modalità previste nei casi di irreperibilità assoluta, se il messo abbia attestato l’irreperibilità del destinatario nel comune dove era situato il domicilio fiscale del contribuente, senza però aver indicato le ulteriori ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune. Le modalità corrette, infatti, sono quelle previste per i casi di assenza momentanea, che comprendono l’invio da parte dell’agente della riscossione della raccomandata informativa.
Il summenzionato principio è stato ulteriormente confermato dalla recente Ordinanza n. 2877/2018, in cui è stato sancito che “in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.”
Nella controversia in esame la CTR ha sostenuto che, trattandosi di un caso di ipotesi di “irreperibilità assoluta”, non era necessario l’invio da parte dell’agente della riscossione della raccomandata informativa. A tale conclusione i giudici erano giunti basandosi solo sulle dichiarazioni del portiere dello stabile dove era domiciliata la società contribuente, che aveva affermato di non conoscere la società.
Diversamente, i giudici di legittimità hanno ravvisato una ipotesi di irreperibilità relativa:
“non avendo il messo notificatore svolto ricerche dirette a verificare l’irreperibilità assoluta della società contribuente, ossia che quest’ultima non avesse più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale, non potendosi ritenere sufficiente a quel fine la generica dichiarazione da quello acquisita dal portiere dello stabile”
Così facendo i giudici d’appello non si sono attenuti ai summenzionati principi perché hanno ritenuto idonee a giustificare il ricorso alla notifica a soggetto assolutamente irreperibile, una mera dichiarazione di un soggetto terzo (il portiere) omettendo ulteriori verifiche.
Tuttavia, proprio tale circostanza avrebbe dovuto indurre il messo notificatore a compiere i controlli necessari ad accertare
“se l’indicazione del domicilio della società destinataria dell’atto era corretta o se lo stesso non fosse mutato”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Non basta la parola del portiere per considerare la società irreperibile