Denaro contante: le regole per il trasferimento dentro e fuori dall’UE

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

L'Agenzia delle Dogane riepiloga le regole sui trasferimenti di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro in entrata o in uscita dagli stati dell'UE. I chiarimenti nella circolare 12/2024

Denaro contante: le regole per il trasferimento dentro e fuori dall'UE

Quali regole si devono rispettare per i trasferimenti di denaro contante all’interno e al di fuori dell’Unione europea?

I chiarimenti sono riepilogati nella circolare numero 12 del 7 maggio scorso dell’Agenzia delle Dogane.

Nel documento di prassi, che riassume gli obblighi previsti dalle disposizioni unionali e dell’ordinamento interno, si fa il punto sulla dichiarazione obbligatoria per le movimentazioni transfrontaliere di denaro in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro.

L’importo deve essere presentato al primo ufficio doganale di confine.

Denaro contante oltre 10.000 euro: le regole per il trasferimento dentro e fuori dall’UE

Con la circolare numero 12 del 7 maggio scorso, l’Agenzia delle Dogane riepiloga le regole da rispettare per i trasferimenti di denaro contante in entrata o in uscita dai territori dell’Unione europea.

Agenzia delle Dogane - Circolare numero 12 del 7 maggio 2024
Documento di prassi sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dai Paesi dell’UE.

Per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, le disposizioni unionali e nazionali hanno previsto una serie di controlli nei confronti delle persone fisiche che portano con sé denaro cash di importo pari o superiore a 10 000 euro.

In tali casi deve infatti essere presentata un’apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine.

La mancata presentazione porta a un’infrazione amministrativa, a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità.

Illeciti possono essere riscontrati anche per cifre minori, nel caso in cui siano presenti indizi di una possibile correlazione tra il denaro e le attività criminali indicate nella normativa.

Per semplificare l’adempimento è stato predisposto un modello unico di dichiarazione, che deve essere compilato in maniera differenziata nel caso di dichiarazione di entrata o di uscita dal territorio nazionale di uno dei Paesi dell’UE.

Il documento di prassi fornisce inoltre chiarimenti in merito a determinati aspetti:

  • definizione di denaro contante;
  • oro da investimento;
  • frazionamento elusivo;
  • trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori;
  • soggetti minorenni;
  • termini per la contestazione negli accertamenti ex post;
  • gestione delle somme sequestrate.

Denaro contante: la definizione e gli altri chiarimenti

Tra gli aspetti affrontati nella circolare 12/2024 dell’Agenzia delle Dogane rientra la definizione di denaro contante.

La definizione relativa alle operazioni in entrata/uscita dalla Ue è quella riportata all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (Ue) 2018/1672, direttamente applicabile in Italia.

Sulla base dell’ordinamento interno, invece, per trasferimento tra lo Stato italiano e gli altri dell’Unione rientrano nella definizione di denaro contante esclusivamente:

  • le banconote e le monete metalliche in corso legale;
  • gli strumenti negoziabili al portatore compresi:
    • gli strumenti monetari emessi al portatore come traveller’s cheque;
  • gli strumenti negoziabili, compresi gli assegni;
  • gli effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna;
  • gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

In merito ai trasferimenti di oro, devono essere dichiarate le operazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro.

Sono inoltre fornite indicazioni sullo “smurfing”, la pratica che prevede il frazionamento delle somme per favorire l’elusione.

In questo caso vengono distinte due tipologie:

  • suddivisione della somma, complessivamente pari o superiore a 10.000 euro, in più movimentazioni molto ravvicinate nel tempo;
  • ripartizione dell’importo tra due o più componenti dello stesso gruppo, ad esempio, familiari.

Per identificare eventuali donazioni si considerano anche le somme dei “portatori”, a prescindere dalla titolarità degli importi ad altri soggetti accompagnatori.

Specifiche regole devono inoltre essere seguite nel caso in cui il denaro appartenga a minorenni.

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