La polizza di assicurazione professionale è un contratto che il medico e l'infermiere stipula per proteggersi, ma alcune clausole possono riservare brutte sorprese.
L’assicurazione professionale per medici e infermieri è un effettivo contratto di assicurazione, che obbliga il professionista a pagare una quota premio della polizza, ma protegge l’operatore sanitario dalle spese processuali.
La nuova responsabilità civile per i lavoratori della Sanità italiana istituita dalla Legge Gelli apre nuove possibilità per i pazienti che chiedono un risarcimento per danni subiti, ma anche un nuovo modo di concepire la colpa da parte di medici e infermieri.
Malgrado la responsabilità civile in Sanità sia stata distinta in due nature, una extracontrattuale legata alla condotta dei professionisti ed una contrattuale legata alle strutture sanitarie, le assicurazioni hanno predisposto delle polizze e dei contratti specifici.
Il contratto assicurativo sulla responsabilità civile
Il contratto di assicurazione sulla responsabilità civile dei medici e degli infermieri parte da ciò che sancisce il Codice Civile: si configura comunque come una polizza assicurativa che riduce i rischi, ma non li limita. La polizza agisce sulle conseguenze economiche dell’errore per negligenza in cambio del pagamento di un premio.
Le polizze infatti fissano con il medico o l’infermiere assicurato una quota fissa da ricevere in cambio dell’impegno di prendersi tutti gli oneri delle spesse successive alla propria difesa. Effettivamente si tratta di un aiuto notevole, dato che il danno potrebbere essere più o meno grave.
A seconda del contratto di assicurazione, tuttavia, vi possono essere diversi oggetti assicurati, in altre parole l’effettivo rischio di errore. E’ piuttosto facile da immaginare quale possa essere il rischio per un cadiochirurgo oppure per medico d’urgenza, ma non bisogna dimenticare che l’Art. 1917 del Codice Civile esclude le compagnie assicurative dai fatti dolosi.
La Legge Gelli e la polizza assicurativa: i dettagli fanno la differenza
Nel frangente della responsabilità civile e delle polizza di assicurazione si inserisce la novità della Legge Gelli, che appunto distingue una responsabilità civile per atti colposi per medici, infermieri e tutti gli operatori della Sanità, a prescindere dalla struttura in cui lavorano.
L’assicurazione per i medici, infatti, non copre il dolo e la responsabilità per azioni con intenzionalità, che implicano conseguenze morali e violazioni per negligenza. Malgrado l’assicurazione debba tenere indenne l’assicurato, non sono comuque previste deroghe, lo stabilisce il Codice Civile all’Art. 1900.
Infine, ciò che più può fare la differenza in caso di errore per negligenza di un medico o di un professionista della Sanità sarà il tempo dell’assicurazione, poiché il periodo di copertura ha delle clausole specifiche che possono anche trarre in inganno.
Frequentemente una assicurazione sulla responsabilità civile assiste il cliente solo nel periodo in cui è coperto dalla polizza, ma in alcuni casi si avranno contratti che prevedono un risarcimento solo dal momento dell’errore commesso, comportando un netto risparmio per l’assicurazione.
Per gli operatori della Sanità italiana che sono più a rischio, quindi, sarà necessario osservare bene ogni clausola della polizza stipulata e tenere bene a mente quali sono i limiti della responsabilità civile imposti dalla Legge Gelli. Le tutele ci sono, ma il rischio è alto e i dettagli delle clausole fanno davvero la differenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assicurazione sulla responsabilità civile: la nuova polizza per la Sanità