Cassa integrazione Covid: l’INPS, con il messaggio numero 4034 del 18 novembre 2021, fornisce le prime istruzioni operative su come presentare domanda per accedere alle settimane aggiuntive previste dal DL n. 146/2021.
Il Decreto Fiscale ne ha concesse altri 13 per le aziende che richiedono l’assegno ordinario e la CIG in deroga e altre 9 per i datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che accedono alla CIGO.
In entrambi i casi il periodo per cui è possibile richiederle va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, ma le condizioni di accesso sono diverse.
Tra le novità introdotte dal Decreto Fiscale, DL n. 146/2021, all’articolo 11 è stata prevista anche una nuova e ulteriore proroga della cassa integrazione Covid con l’aggiunta di nuove settimane che le aziende possono richiedere fino alla fine dell’anno.
La tabella di marcia è cambiata come segue.
Trattamento di integrazione salariale | Settimane | Periodo di copertura | Settimane aggiuntive DL Fiscale e periodo di riferimento |
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Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Assegno Ordinario (ASO) | 28 settimane | Dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 | 13 settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 |
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili | 17 settimane | Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 | 9 settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 |
Con il messaggio numero 4034 del 2021, l’INPS illustra come procedere per presentare la domanda utile per beneficiare delle settimane aggiuntive di cassa integrazione Covid previste dal Decreto Fiscale e in particolare per richiedere:
In linea generale, si confermano le istruzioni già fornite per l’accesso ai diversi strumenti di integrazione salariale, ma vengono istituite nuove causali da utilizzare per la domanda delle settimane aggiuntive di cassa integrazione Covid.
Trattamento di integrazione salariale | Nuova causale per le settimane aggiuntive |
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ASO e CIGD | COVID 19 - DL 146/21 |
CIGO settoriale | COVID 19 - DL 146/21 |
CIGO settoriale con sospensione di CIGS | COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS |
Nessun particolare novità anche per quanto riguarda la tabella di marcia da rispettare.
Per la domanda di CIG Covid bisogna procedere entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
Per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, in caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o comunque entro 30 giorni dalla notifica della PEC dell’autorizzazione, nel caso in cui sia più favorevole.
Per l’accesso alla cassa integrazione Covid prevista dal Decreto Fiscale si ripete, quindi, uno schema già consolidato ormai dall’inizio della pandemia.
Ma per i datori di lavoro che richiedono assegno ordinario e CIG in deroga c’è una specifica condizione di accesso da rispettare che, invece, non è stata prevista per le aziende dei settori che accedono alla CIGO.
La possibilità di beneficiare delle 13 settimane aggiuntive scatta solo una volta impiegate le 28 settimane già previste.
La condizione inserita nella norma viene chiarita, senza lasciare spazio ad alcun dubbio, dall’INPS:
“Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro di cui al paragrafo 1.1 accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali”.
Il paletto posto dalla norma rappresenta un’insidia anche dal punto di vista operativo.
Come specifica il messaggio INPS, le domande possono essere inviate a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28 settimane del DL n. 41/2021.
“Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti”.
Le condizioni di accesso, inoltre, escludono dalle tutele i lavoratori assunti dopo il 23 marzo, data di entrata in vigore del DL Sostegni, fino a quando l’azienda non avrà ottenuto l’autorizzazione delle 28 settimane previste dal provvedimento emergenziale approvato la scorsa primavera.
Le stesse regole non sono previste per la domanda delle 9 settimane di CIGO concesse ai datori di lavori di alcuni specifici settori.
La norma, infatti, stabilisce semplicemente la possibilità di richiederle “decorso il periodo autorizzato”.
Istruzioni e chiarimenti sul periodo di cassa integrazione Covid previsto dal decreto Fiscale nel testo integrale del messaggio INPS numero 4034 del 18 novembre 2021.
INPS - Messaggio numero 4034 del 18 novembre 2021
Prime indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria