ISEE corrente 2021 anche per variazioni patrimoniali, dopo la pubblicazione dei moduli aggiornati da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali arrivano anche le istruzioni INPS.
Con il messaggio numero 3155 del 21 settembre 2021, l’Istituto riepiloga le modifiche apportate alla modulistica ISEE in generale e fa il punto sulle nuove regole introdotte che riguardano la DSU corrente, dai tempi della validità alle correzioni in caso di errori.
Il modello ISEE corrente 2021 serve a scattare una fotografia aggiornata della condizione economica dei nuclei familiari.
Come quello ordinario, che però fa riferimento a redditi e patrimoni di due anni prima, è utilizzato per accedere a una serie di prestazioni a cui si ha diritto in base a requisiti economici.
Presentando una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), corrente, il calcolo viene basato sui redditi degli ultimi dodici mesi, o anche solo degli ultimi due mesi in caso di perdita, sospensione o riduzione del lavoro o interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari. E inoltre, alla luce delle ultime novità introdotte, a partire dal 1° aprile di ogni anno, si prendono in considerazione i patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre precedente alla DSU.
Bisogna, in ogni caso, precisare che ci sono specifici casi in cui è possibile ottenere l’ISEE corrente 2021.
Come sottolinea l’INPS nel messaggio numero 3155 del 21 settembre 2021, “con il Decreto interministeriale 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, è stata disciplinata la possibilità, a determinate condizioni, di aggiornare all’anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente”.
Come si traduce questa novità nella pratica? In due modi:
DSU ISEE Corrente 2021
Modulo aggiornato a settembre 2021.
“Tenuto conto delle novità intervenute che, da ultimo, riguardano la disciplina dell’ISEE corrente, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 7 settembre 2021, n. 314, pubblicato, in data 9 settembre 2021, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stati approvati i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione.
Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 10 settembre 2021, i precedenti modelli e istruzioni”.
Come sottolinea l’INPS, con l’occasione, sono state apportate anche una serie di altre modifiche sulla modulistica disponibile sul portale istituzionale in versione aggiornata.
Tornando all’ISEE corrente, attualmente è possibile presentare questa particolare tipologia di DSU nei seguenti casi:
Il messaggio INPS che fa il punto sulle ultime modifiche introdotte nella normativa di riferimento fa luce su diversi aspetti.
Prima di tutto il documento chiarisce quando è possibile presentare una DSU corrente per variazioni patrimoniali: solo dal 1° aprile di ogni anno.
Fino al 31 marzo è possibile aggiornare solo i redditi.
Tempi per la presentazione della DSU per l’ISEE Corrente | Tipologia di variazione |
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Dal 1° gennaio al 31 marzo | Aggiornamento dei redditi |
Dal 1° aprile fino al 31 dicembre | Aggiornamento solo dei redditi, solo dei patrimoni, di entrambi i dati |
C’è, poi, un altro punto su cui soffermarsi: le novità introdotte modificano anche le regole che riguardano la validità dell’ISEE corrente 2021.
La tempistica cambia in base alla tipologia di aggiornamento.
Tipologia di aggiornamento | Scadenza della validità dell’ISEE corrente |
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Aggiornamento della sola componente patrimoniale | 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU |
Aggiornamento di entrambe le componenti, reddituale e patrimoniale | 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo, salvo variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione |
Aggiornamento della sola componente reddituale | 6 mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione |
Nel messaggio, inoltre, l’INPS sottolinea:
“Peraltro, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto interministeriale 5 luglio 2021, sussiste il vincolo nello stesso anno, laddove sia stato già presentato un ISEE corrente per aggiornare solo i redditi o solo i patrimoni, di aggiornare entrambe le componenti in caso di ulteriori variazioni rilevanti. Infatti, nell’ipotesi di presentazione di una nuova DSU finalizzata ad aggiornare i redditi o i patrimoni, che segua l’aggiornamento già effettuato di una sola di esse, le componenti vanno aggiornate entrambe e non è più possibile considerarle disgiuntamente le une dalle altre”.
I chiarimenti che arrivano dall’Istituto si concentrano, infine, anche sull’ipotesi di errori nei dati autodichiarati ai fini ISEE.
Se ci sono dati mancanti o se si rilevano delle incongruenze, è possibile procedere allo stesso modo di quando si verificano omissioni o difformità nella DSU ordinaria.
Sono tre le strade percorribili:
In quest’ultimo caso, si legge nel messaggio, all’atto della rettifica il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione del modello sostitutivo che si intende rettificare.
In conclusione, l’INPS nel messaggio numero 3155 del 21 settembre mette in guardia:
“Nel caso in cui risulti accertata l’indebita fruizione di prestazioni agevolate derivante dalla presentazione di una dichiarazione mendace, il dichiarante non potrà più ottenere il rilascio dell’ISEE corrente per un periodo di due anni, così come previsto dall’articolo 75, comma 1-bis, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, applicandosi le sanzioni penali e di decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.”
Tutti i dettagli nel testo integrale del messaggio numero 3155 del 21 settembre 2021.
INPS - Messaggio numero 3155 del 21 settembre 2021
Modalità estensive dell’ISEE corrente di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 5 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 203 del 25 agosto 2021), attuativo del comma 4 dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.