L’IVA ridotta al 4 per cento sull’olio d’oliva prescinde dall’utilizzo che se ne fa. L’agevolazione si applica, infatti, anche quando è impiegato per la produzione di cosmetici e quindi fuori dall’ambito alimentare.
A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021, fornisce anche lo spunto per riepilogare le istruzioni utili per verificare le corrette aliquote da applicare.
Determinante è sempre la classificazione doganale del prodotto in questione.
L’occasione per fare luce sullo specifico trattamento IVA arriva da un’associazione che tutela e rappresenta aziende che operano nel settore degli oli d’oliva.
In particolare, sotto la lente di ingrandimento è il caso di un’azienda che commercializza oli extravergini di oliva ed è entrata in contatto con un produttore di cosmetici che vorrebbe utilizzarli per la realizzazione dei suoi prodotti.
Alla luce dei rapporti che potrebbero stabilirsi tra l’azienda e il cliente, l’associazione si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la corretta aliquota IVA da applicare alle eventuali cessioni.
Con la consulenza giuridica numero 12 del 7 settembre 2021, si chiarisce che l’aliquota IVA sull’olio d’oliva è ridotta al 4 per cento, anche in caso di utilizzo nell’ambito della cosmesi.
Nel documento si legge:
“Dal punto di vista doganale dunque non è richiesta una particolare destinazione d’uso per l’olio d’oliva. Di conseguenza, si ritiene che le cessioni di olio di oliva siano soggette all’aliquota IVA del 4 per cento, anche se destinate alla produzione di cosmetici, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA”.
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate riporta le istruzioni per verificare la corretta aliquota IVA da applicare.
Prima di tutto è necessario consultare la Tabella A allegata al DPR n. 633/72.
Nel caso analizzato per sciogliere i dubbi è necessario fare riferimento al punto n. 13 della parte II che stabilisce una riduzione al 4 per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile a “olio d’oliva, oli vegetali destinati all’alimentazione
umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per
uso alimentare”.
Il secondo passaggio è quello di analizzare e interpretare correttamente quanto previsto dal Decreto IVA: nel passaggio evidenziato, infatti, la destinazione d’uso sembra fare la differenza dal punto di vista fiscale, ma solo per gli oli vegetali e non anche per l’olio d’oliva che viene richiamato in generale.
Infine, per conoscere il corretto trattamento IVA da applicare è necessario fare riferimento alla classificazione doganale del prodotto in questione: anche l’aggiunta di un elemento o una particolare lavorazione può fare la differenza e determinare la necessità di applicare un’aliquota diversa.
Nel caso dell’olio d’oliva, infatti, la consulenza giuridica specifica che rientrano nelle “voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione”.
Tutti i dettagli nel testo integrale della consulenza giuridica numero 12 del 7 settembre 2021.