Contributi a fondo perduto: entrano nel calcolo del fatturato ricavi o compensi che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione. Lo stesso principio si applica anche alle operazioni fuori campo IVA che costituiscono altri componenti di reddito e devono, quindi, essere considerate.
Il DL Sostegni ha introdotto un nuovo meccanismo di aiuti, ma non ha cambiato alcune vecchie regole.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 443 del 24 giugno 2021.
Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 442 del 24 giugno 2021
Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla rilevanza delle operazioni fuori campo IVA ai fini del calcolo del fatturato da considerare per l’accesso ai contributi a fondo perduto arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è una società che si occupa di compravendita e di locazione di terreni e immobili.
A novembre 2018 ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto terreni agricoli e annessi fabbricati rurali, ma l’atto è stato perfezionato a ottobre 2019.
Trattandosi di una operazione fuori campo IVA, in linea con quanto stabilito dall’articolo 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, non è stata emessa fattura.
Dal momento che i terreni e i fabbricati rurali erano concessi in locazione a terzi, dal punto di vista contabile sono stati inseriti come una plusvalenza regolarmente iscritta tra i ricavi e proventi diversi del bilancio 2019.
La società ha incluso anche l’operazione fuori campo IVA, in quanto parte dell’attività caratteristica, nel fatturato da considerare ai fini del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se nel calcolo debba essere inclusa anche la caparra confirmatoria ricevuta nell’anno 2018.
Con la risposta all’interpello numero 442 del 24 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate conferma la necessità di includere le prime somme, ma non le seconde:
“Si ritiene che l’istante debba includere ai fini del calcolo del nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni, la quota del corrispettivo versata al momento dalla cessione, nel 2019, dei terreni menzionati nella presente istanza. Non devono essere incluse nella nozione di fatturato summenzionata, invece, le somme percepite dal contribuente nell’esercizio 2018, a titolo di acconto in relazione al preliminare di compravendita dei predetti immobili perfezionato nell’esercizio 2019, poiché laddove il contribuente le avesse incluse in via volontaria in fattura avrebbero concorso a formare il «fatturato» del 2018”.
Con lo spunto fornito dalla società, che chiede chiarimenti sulle operazioni fuori campo IVA da considerare, si fa luce sulla corretta definizione di fatturato per l’accesso ai contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni.
Come sottolinea la risposta all’interpello numero 442 del 2021, il nuovo meccanismo di aiuti definito con il DL n. 41/2021 si basa per alcuni aspetti sulle vecchie regole introdotte con i diversi provvedimenti emergenziali e chiarite nel corso del tempo.
Per quanto riguarda il calcolo delle perdite subite, infatti, bisogna sempre considerare tutte le somme che costituiscono il fatturato del periodo di riferimento a condizione che rappresentino ricavi dell’impresa, in linea con quanto stabilito dall’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR) che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi individuata, rispettivamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del TUIR, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.
Lo stesso principio deve essere applicato alle somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi o ai compensi.
Partendo da questi due chiarimenti forniti nel corso del tempo sui contributi a fondo perduto, si arriva alla conclusione che seppure le somme non sono oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA, devono essere considerate nella “nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni, generando altri componenti di reddito”.