In quali casi viene congelato l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili? Anche la CIG Covid rientra tra le motivazioni che determinando una sospensione.
A sottolineare le regole previste per il datore di lavoro in caso di cassa integrazione per coronavirus è la circolare numero 21 del 19 dicembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Necessario un chiarimento sul punto dal momento che non è previsto esplicitamente dalla normativa di riferimento.
Gli articoli 3, comma 5, della legge 68 del 1999 e 4 del DPR n. 333 del 2000 regolano la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità.
La cassa integrazione per coronavirus, sebbene sia riconducibile per diversi aspetti al meccanismo ordinario degli ammortizzatori sociali, rappresenta comunque uno strumento a sé stante.
Da qui sorgono i dubbi per i datori di lavoro. Fuori dall’emergenza, la sospensione è valida in caso di CIGS e di CIG in deroga ma non in caso di cassa integrazione ordinaria.
Ma da circa un anno a questa parte, anche sul fronte del Fisco e del Lavoro le eccezioni sono all’ordine del giorno. E, infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce:
“Al riguardo, non può non considerarsi che, sebbene la sospensione di cui all’art. 3, comma 5, della legge 68 non sia stata prevista dal legislatore per le imprese in situazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria, già la circolare n. 2 del 2010 consentiva di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in Cigo che non fossero nelle condizioni di adempiere all’obbligo e in
ogni caso non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali.Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi rispondente alla ratio della norma”.
Lo stop, dunque, risulta valido anche per i datori di lavoro che accedono alle diverse forme di cassa integrazione per coronavirus.
E la circolare numero 19 del 21 dicembre 2020 indica anche nel dettaglio i tempi: per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cig straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.
Con il documento, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riepiloga anche i casi che, in via ordinaria, mettono in stand by l’obbligo per il datore di lavoro.
Al di là del periodo emergenziale, la sospensione può essere determinata dalle seguenti motivazioni:
Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della circolare numero 19 del 21 dicembre 2020.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare numero 19 del 21 dicembre 2021
Art. 3, comma 5, legge n. 68/1999. Sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che fruiscono di interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19.