IVA buoni pasto, quale aliquota applicare?
Dipende dal contratto:
Come di consueto, lo spunto per fare luce sul corretto trattamento IVA arriva dall’analisi di un caso pratico.
La richiesta di chiarimenti arriva da un gruppo di società che vendono servizi sostitutivi di mensa aziendale, tramite buoni pasto, ai datori di lavoro e stipulano delle convenzioni sulla base delle quali soggetti commerciali, come mense aziendali ed interaziendali, vengono autorizzati ad accettarli.
Le mense aziendali ed interaziendali, poi, presentano fattura alle consociate per ottenere il rimborso delle somme.
Per calcolare la base imponibile, secondo l’associazione ci sono tre strade possibili:
L’aliquota da applicare varia in base alla tipologia del contratto:
Centrale sono le norme applicative previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico numero 122/2017122, che regolamenta l’utilizzo di buoni pasto come servizio sostitutivo di mensa aziendale.
I soggetti coinvolti in prima linea sono le società che li emettono, il datore di lavoro che li acquista e i soggetti che li ricevono.
Giuridicamente, si instaurano due diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti:
Per verificare la giusta aliquota IVA da applicare, bisogna far riferimento alla natura dell’operazione.
Il primo rapporto, tra datore di lavoro e società emittente, si basa su una
somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale. Secondo quanto stabilito dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, si applica un’aliquota del 4%.
“In particolare, l’articolo 75, comma 3, della Legge del 30 dicembre 1991, n. 413, ha stabilito che l’aliquota IVA del 4 per cento di cui al n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro”.
In altre parole, con una interpretazione ad ampio raggio la regola è applicabile anche ai buoni pasto.
Sul secondo rapporto tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto, si applica un’aliquota del 10%, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del Decreto IVA.
E, infine, il documento sottolinea che di solito a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di “sconto incondizionato”, sul valore nominale dei buoni pasto.
In questi casi, la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, eseguendo lo scorporo IVA, quindi, dall’importo così ottenuto, l’imposta in esso compresa, applicando le percentuali indicate nel comma 4 dell’art. 27 del DPR n. 633 del 1972.
Buoni pasto: regole per IVA e fatturazione
Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 75/2020