Contributi a fondo perduto centri storici: domanda al via dal 18 novembre e fino alla scadenza del 14 gennaio 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale telematico per fare domanda di contributo a fondo perduto per le partite IVA che operano nei centri storici dei comuni turistici. Requisiti ed istruzioni sono stati pubblicati con il provvedimento del 12 novembre 2020.
In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di imprese ed intermediari una guida ai passi necessari per fare domanda, specificando chi sono i destinatari del contributo a fondo perduto per i centri storici.
Possono fare domanda i titolari di partita Iva che svolgono attività commerciale o di servizi al pubblico nelle zone A ed equipollenti (centri storici) dei capoluoghi di provincia e delle città metropolitane, caratterizzati in condizioni normali da una forte presenza di turisti provenienti dai paesi esteri in rapporto ai residenti. Il contributo è commisurato alla diminuzione di fatturato subita.
Ad introdurre un contributo a fondo perduto specifico per le partite IVA con attività nei centri storici è stato il decreto Agosto. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica quali sono i comuni turistici interessati dalla misura. L’elenco completo è contenuto nelle istruzioni per compilare ed inviare la domanda.
L’istanza dovrà essere compilata e trasmessa in modalità telematica dalle partite IVA con attività avviata prima del 1° luglio 2020 tramite il servizio web disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Resta il requisito del calo di fatturato, da verificare su giugno 2020 rispetto a giugno 2019. Il contributo spetta a prescindere da tale dato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019.
Ci sarà tempo fino al 14 gennaio 2021 per l’invio della domanda, ed il pagamento sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate sull’IBAN indicato nel modulo di istanza.
Si è aperta il 18 novembre 2020 la procedura per fare domanda di contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici. La scadenza è fissata al 14 gennaio 2021.
I tempi e le istruzioni per accedere al fondo perduto per le attività ubicate in comuni ad alta presenza di turisti sono stati pubblicati con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020, al quale si aggiunge la guida specifica su come fare domanda.
Non si tratta di una delle misure previste dal decreto Ristori o dal Ristori-bis. Ad introdurre il contributo a fondo perduto per i centri storici è stato l’articolo 59, comma 1 del decreto Agosto, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020.
Possono fare domanda le partite IVA che esercitano attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zona A o equipollenti dei comuni capoluoghi di provincia o città metropolitana e che, sulla base dei dati Istat, hanno registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
L’elenco completo dei comuni è allegato alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Vi rientrano, a titolo di esempio, Roma, Milano, Matera, Torino o Venezia.
In ogni caso, tra i requisiti per fare domanda di contributo a fondo perduto resta il calo di fatturato registrato. L’ammontare di fatturato o corrispettivi di giugno 2020 nei comuni delle zone A indicate al comma 1 dell’articolo 59 del decreto Agosto dovrà essere inferiore a due terzi rispetto a quello di giugno 2019.
Sono svincolati dalla verifica le partite IVA con attività iniziata dal 1° luglio 2019.
Riepilogando, la verifica da effettuare per individuare i beneficiari della misura è duplice.
In primo luogo bisognerà verificare la sede di esercizio dell’attività. Successivamente, bisognerà valutare il dato della perdita di fatturato registrata, ad eccezione delle partite IVA con attività avviata a partire dal 1° luglio 2019.
Prima di scendere nel dettaglio, si allega di seguito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’12 novembre 2020, con il modulo di domanda e le istruzioni per l’accesso al fondo perduto per i centri storici:
Agenzia delle Entrate - provvedimento del 12 novembre 2020
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
Modulo domanda contributi a fondo perduto centri storici
Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici
Istruzioni domanda fondo perduto centri storici
Istruzioni per la compilazione del modulo di domanda di riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici
In supporto di partite IVA ed intermediari arriva la guida dell’Agenzia delle Entrate, che illustra passo per passo come fare domanda per i nuovi contributi a fondo perduto.
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso la procedura disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per utilizzare la procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale “Fatture e Corrispettivi”) devono seguire i seguenti passi:
A questo punto bisognerà inserire le informazioni dell’istanza.
Dopo aver completato la compilazione, è necessario controllare il riepilogo dei dati inseriti e cliccare sul tasto “Invia istanza”.
Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici - guida dell’Agenzia delle Entrate
Scarica la guida a requisiti e domanda di accesso ai contributi a fondo perduto per le partite IVA che esercitano la propria attività nei centri storici dei comuni ad alta presenza di turisti stranieri
Nelle istruzioni per la compilazione e l’invio della domanda telematica, l’Agenzia delle Entrate riporta l’elenco dei comuni rientranti nei parametri fissati dal decreto Agosto.
Le partite IVA che potranno accedere alla misura sono quelle che esercitano attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A di in uno dei comuni di seguito riportati:
CODICE CATASTALE | COMUNE | PROVINCIA | RAPPORTO PRESENZE TURISTICHE STRANIERI/RESIDENTI |
---|---|---|---|
L736 | Venezia | VENEZIA | 42,6 |
L746 | Verbania | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 26,0 |
D612 | Firenze | FIRENZE | 21,5 |
H294 | Rimini | RIMINI | 15,3 |
I726 | Siena | SIENA | 11,6 |
G702 | Pisa | PISA | 9,9 |
H501 | Roma | ROMA | 7,6 |
C933 | Como | COMO | 7,2 |
L781 | Verona | VERONA | 6,4 |
F205 | Milano | MILANO | 5,8 |
L500 | Urbino | PESARO E URBINO | 5,7 |
A944 | Bologna | BOLOGNA | 4,2 |
E463 | La Spezia | LA SPEZIA | 4,2 |
H199 | Ravenna | RAVENNA | 4,2 |
A952 | Bolzano | BOLZANO-BOZEN | 4,1 |
A794 | Bergamo | BERGAMO | 3,8 |
E715 | Lucca | LUCCA | 3,7 |
F052 | Matera | MATERA | 3,4 |
G224 | Padova | PADOVA | 3,3 |
A089 | Agrigento | AGRIGENTO | 3,3 |
I754 | Siracusa | SIRACUSA | 3,0 |
H163 | Ragusa | RAGUSA | 3,0 |
F839 | Napoli | NAPOLI | 2,2 |
B354 | Cagliari | CAGLIARI | 1,8 |
C351 | Catania | CATANIA | 1,7 |
D969 | Genova | GENOVA | 1,6 |
G273 | Palermo | PALERMO | 1,3 |
L219 | Torino | TORINO | 1,3 |
A662 | Bari | BARI | 1,3 |
L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.
La percentuale spettante è differenziata in base all’ammontare di ricavi o compensi:
L’importo minimo riconosciuto sarà in ogni caso pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi. Sarà questo l’importo minimo spettante ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni turistici.
In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
Data avvio attività | Ricavi o compensi 2019 | Importo contributo a fondo perduto |
---|---|---|
Dal 1° luglio 2019 | - | 1.000 euro per PF e 2.000 euro per soggetti diversi |
Prima del 1° luglio 2019 | non superiori a 400.000 euro | 15% della differenza di fatturato e corrispettivi giugno 2019-giugno 2020 |
Prima del 1° luglio 2019 | superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 | 10% della differenza di fatturato e corrispettivi giugno 2019-giugno 2020 |
Prima del 1° luglio 2019 | ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 | 5% della differenza di fatturato e corrispettivi giugno 2019-giugno 2020 |
La finestra temporale per l’invio della domanda è fissata dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021. Entro tale termine sarà possibile presentare una nuova domanda sostitutiva, a patto che non sia già stato erogato il contributo a fondo perduto spettante.
Nella domanda bisognerà indicare, tra gli altri dati, il codice catastale del Comune, l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo.
In caso di errori, la correzione con una nuova domanda sarà ammessa soltanto in una prima fase di lavorazione dell’istanza. Saranno le ricevute rilasciate dall’Agenzia delle Entrate a determinare la possibilità o meno di modificare la domanda trasmessa.
La prima ricevuta attesterà la presa in carico della domanda, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali sui dati indicati.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito dei successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.
Dopo la seconda ricevuta di accoglimento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.