Contributi INPS, versamento del 50% a partire dal 16 settembre 2020, ulteriore 50% dal 16 gennaio 2021 ma con istruzioni che saranno fornite successivamente.
Intanto, con il messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020 l’INPS chiarisce le regole per partire con i versamenti dei contributi sospesi. Le indicazioni fornite nella nuova comunicazione si legano a quelle già rese note in precedenza, che vengono aggiornate in considerazione delle novità previste dal decreto agosto.
L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione:
Il messaggio pubblicato dall’INPS il 9 settembre 2020 fornisce però nuove indicazioni solo sulle prime quattro rate dovute dai titolari di partita IVA che hanno beneficiato della sospensione.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo.
I titolari di partita IVA che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti dei contributi INPS potranno scegliere come e quando pagare. La prima rata, o l’importo complessivamente dovuto, scade il 16 settembre 2020.
Il 16 settembre 2020 è il termine ultimo per la domanda di rateizzazione, e per artigiani e commercianti è anche la scadenza per la comunicazione di adesione alla sospensione dei versamenti contributivi.
La mancanza di un messaggio da parte dell’INPS relativo alle novità contenute nel decreto agosto, che consente di pagare il 50% della somma dovuta nel 2020 ed il restante 50% dal 2021, aveva causato alcune difficoltà.
Il messaggio n. 3274 scioglie i dubbi, ma solo in parte.
Sebbene l’INPS abbia recepito le novità previste dal decreto legge n. 104, rimanda ad un successivo intervento per le istruzioni relative alle rate da pagare dal 16 gennaio 2021, specificando che la rateizzazione lunga è da intendersi quale alternativa al pagamento in quattro rate dal 16 settembre al 16 dicembre 2020.
INPS - messaggio numero 3274 del 9 settembre 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
Il messaggio pubblicato il 9 settembre 2020 rappresenta quindi una sorta di documento di riepilogo delle regole e delle istruzioni già contenute nel messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020.
Nel paragrafo 2.4 del messaggio n. 2871/2020 sono riportate le indicazioni per la trasmissione della comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione per le aziende con dipendenti, artigiani e commercianti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata.
Il servizio, disponibile nel sito internet dell’Istituto, contenente il format da inoltrare, è reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
Le aziende con dipendenti ed i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata INPS che intendano avvalersi della rateazione lunga prevista dal decreto agosto, dovranno comunque continuare ad utilizzare il format di cui al messaggio n. 2871/2020, indicando gli importi totali oggetto di sospensione.
Per il versamento delle prime quattro rate di pari importo, pari al cinquanta per cento delle somme dovute, i contribuenti provvederanno ai relativi versamenti utilizzando i codici F24 e le modalità riportate nel medesimo messaggio.
Regole e procedure invariate anche per artigiani e commercianti, che entro il 16 settembre 2020 dovranno inviare la comunicazione di sospensione dei versamenti contributivi.
Per il versamento delle rate bisognerà utilizzare la codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.
Alle aziende assuntrici di manodopera destinatarie della sospensione contributiva collegata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole.
Alle aziende per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione e è stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione:
Le aziende che intendono avvalersi della nuova modalità di versamento rateale prevista dal decreto agosto, potranno versare il cinquanta per cento della contribuzione sospesa (in un’unica soluzione o tramite versamento rateale) utilizzando la medesima codeline.
Il versamento della prima rata entro il 16 settembre indicherà, pertanto, la volontà del contribuente, avente diritto alla sospensione, di avvalersi del pagamento rateale.
Il 16 settembre 2020 è anche la scadenza per la ripresa dei versamenti di piani di rateizzazione concessi in relazione a debiti contributivi INPS.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020.