Premi INAIL, versamenti e adempimenti sospesi dal 23 febbraio al 30 aprile a causa dell’emergenza coronavirus: si tratta di uno stop che riguarda solo le imprese che operano negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto individuati dal decreto del primo marzo e le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator di tutta Italia.
A stabilire la sospensione che riguarda solo le zone maggiormente colpite, nella prima fase dell’emergenza, è il decreto legge numero 9 del 2 marzo 2020. Su contributi e versamenti che riguardano i cittadini del resto d’Italia, dovrebbero arrivare nuove disposizioni nel testo che dovrà essere approvato nella giornata di venerdì 13 marzo.
Nel frattempo l’INAIL, con la circolare numero 7 dell’11 marzo 2020, ha stabilito a maggio nuovi termini da rispettare per le scadenze attualmente sospese e ha fornito le istruzioni da seguire.
INAIL - Circolare numero 7 dell’11 marzo 2020
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti.
Tra le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese per l’emergenza coronavirus stabilite dal decreto legge numero 9 del 2020, c’è anche la sospensione di adempimenti e versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
L’agevolazione, necessaria in questo momento di emergenza coronavirus, per il momento riguarda solo i territori della prima zona rossa, ovvero:
Come indicato nella circolare numero 7 dell’11 marzo 2020, le scadenze congelate
dalla sospensione sono quelle che riguardano le rateazioni ordinarie dei premi INAIL, inclusa la prima, con scadenza compresa nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile.
Le rate sospese saranno, poi, versate nel mese di maggio, insieme alla rata in scadenza nello stesso mese.
Il testo specifica:
“In merito ai versamenti scaduti, si ricorda che la sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti rispettivamente il 23 febbraio 2020 e il 2 marzo 2020, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”
L’INAIL, inoltre, fa chiarezza anche su altri versamenti e adempimenti che subiscono variazione in questo periodo di emergenza coronavirus e fornisce specifiche indicazioni anche su altri tre fronti:
Sul primo punto, la circolare specifica che le aziende che hanno intenzione di beneficiare della sospensione devono trasmettere una domanda ad hoc
entro il 15 maggio 2020 utilizzando l’apposito modulo e trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio Alpi online, disponibile sul sito istituzionale www.inail.it –servizi online–autoliquidazione dal 2 al 15 maggio 2020.
Per quanto riguarda la riduzione del premio INAIL bisogna distinguere due situazioni per cui vale la stessa scadenza del 15 maggio:
Infine, fino al 30 marzo lo stop riguarda anche la notificazione di verbali di accertamento e illeciti amministrativi. Nella notizia pubblicata il 12 marzo che ha accompagnato la pubblicazione della circolare INAIL si legge:
“Entro il mese di maggio dovranno essere effettuati i versamenti dei carichi affidati agli agenti di riscossione in scadenza tra il 21 febbraio e il 30 aprile, che sono stati sospesi per le persone fisiche e le aziende dei Comuni indicati nel dpcm del primo marzo. Negli stessi Comuni è stato differito dal 28 febbraio al 31 maggio il termine di versamento per chi ha aderito alla cosiddetta “rottamazione ter” ed è stata sospesa fino al 30 marzo la notificazione dei verbali unici di accertamento e degli illeciti amministrativi.”