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- Dichiarazione dei redditi


Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità 2017

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Spese di rappresentanza: ecco quando è ammessa la deducibilità e la detraibilità Iva, e quali sono spese e importi per le quali è ammesso il rimborso fiscale per professionisti, imprese e società.

Le spese di rappresentanza sono i costi che professionisti, società e imprese sostengono per accrescere il prestigio della propria attività. La deducibilità e la detraibilità Iva per tali importi è ammessa per le spese di rappresentanza che rispondono ai requisiti di congruità e inerenza con l’attività svolta, secondo le regole previste al comma 2 art. 108 del Tuir.

La deducibilità delle spese di rappresentanza così come la detraibilità Iva sono state modificate recentemente con il D.Lgsl. 147/2015, con il quale per tutte le spese a finalità di promozione e propaganda dell’attività di professionisti e imprese è stato aumentato l’importo massimo che si può indicare nel modello Unico - Redditi 2017.

Diverse, invece, le regole per quanto riguarda le spese di rappresentanza dei soggetti in regime dei minimi o forfettario. La legge prevede la possibilità di deducibilità e detraibilità Iva in questi casi?

Cerchiamo di seguito di fare un po’ di chiarezza e vediamo quali sono le regole e gli importi di deducibilità e di detraibilità Iva 2017 per le spese di rappresentanza a fronte delle recenti modifiche apportate al Tuir.

Spese di rappresentanza: detraibilità IVA e deducibilità 2017

Le spese di rappresentanza sono i costi sostenuti da professionisti, società e imprese a fini promozionali che non comportano per l’azienda un ricavo diretto.

Recentemente la Cassazione, con la sentenza n. 10111/2017 ha ribadito qual è la differenza tra spese di propaganda e di rappresentanza. Come abbiamo già detto queste ultime possono essere convegni, fiere o viaggi, devono rispettare i due requisiti di inerenza e congruità ma soprattutto non hanno come scopo principale un incremento in vendite o ricavi.

La Cassazione ha dunque fatto l’importante distinzione tra spese di pubblicità e propaganda finalizzati alla promozione di beni o servizi prodotti dall’azienda al fine di incrementare le vendite, e spese di rappresentanza propriamente intese, sulla base di quanto previsto dal Tuir.

Soltanto le spese finalizzate ad accrescere il prestigio dell’azienda, possono essere portate in detraibilità Iva e con la presentazione del modello Unico è riconosciuta la possibilità di beneficiare della deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel 2017.

L’art. 108 del Tuir e l’art. 1 del Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008 sono chiari nello specificare cosa sono le spese di rappresentanza e quali sono le regole su deducibilità e detraibilità Iva: non si tratta di spese pubblicitarie ma di tutti quei costi sostenuti per promuovere l’immagine dell’impresa.

Cosa sono le spese di rappresentanza e quando è ammessa la detraibilità IVA e deducibilità 2017

Per fare qualche esempio, le spese di rappresentanza sono quelle sostenute per organizzare congressi, eventi e manifestazioni. La regola generale è che dalle spese di rappresentanza non debba mai derivare un ricavo diretto.

Ai fini della deducibilità e della detraibilità Iva delle spese di rappresentanza 2017 è necessario rispettare determinati requisiti fiscali. In sintesi:

Spese di rappresentanza: detraibilità Iva 2017

Le regole sulla detraibilità Iva 2017 per le spese di rappresentanza non cambiano rispetto a quanto previsto negli scorsi anni. Riferimento normativo è, in questo caso, il dpr 633/72, ovvero il Decreto Iva.

Per le spese di rappresentanza è ammessa anche nel 2017 la detraibilità Iva totale delle “spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere ed eventi simili e/o per le trasferte dei propri dipendenti e/o collaboratori”.

Al contrario, “non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50”. In pratica è ammessa la detraibilità Iva al 100% soltanto per spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro; negli altri casi vige il regime fiscale di indetraibilità totale.

Spese di rappresentanza: deducibilità 2017

Sulle deducibilità delle spese di rappresentanza 2017 è bene ricordare che con il Decreto legislativo 147/2015 è stato aumentato l’importo ammesso in dichiarazione dei redditi per imprese, società e professionisti.

Le nuove regole, che hanno modificato quanto previsto dal comma 2 dell’art. 108 del Tuir, sono entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2016 e prevedono i seguenti limiti di deducibilità per le spese di rappresentanza anche per il 2017:

Non cambia, invece, quanto previsto per la distribuzione gratuita di beni: il limite è di 50 euro.

Spese di rappresentanza: deducibilità e detraibilità Iva 2017 minimi e forfettari

Rispetto alle regole sulle deducibilità e detraibilità Iva 2017 delle spese di rappresentanza sopra elencate specifichiamo che per i contribuenti titolari di partita Iva nel regime forfettario non è ammessa la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute e neppure la detraibilità Iva, considerando la particolare natura di questo regime fiscale.

Per i titolari di partita IVA nel regime dei minimi, invece, è ammessa la deducibilità al 50%, ma non la detraibilità dell’IVA (che per questa particolare categoria di contribuenti rappresenta quindi un costo).

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