Premi INAIL 2019: con la circolare numero 25 del 23 settembre 2019, l’Istituto ha rivalutato i minimali e i massimali di riferimento per il calcolo. Rivisti gli importi dovuti anche per i studenti inseriti nei percorsi scolastici e per gli allievi dei corsi di formazione.
Dal 1° luglio 2019 si applicano i nuovi importi stabiliti dal decreto numero 951 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 agosto, che ha rivalutato le prestazioni economiche nel settore industriale.
Partendo dalle cifre riviste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Istituto ha elaborato le nuove somme di cui tener conto per il calcolo dei premi INAIL 2019.
INAIL - Circolare numero 25 del 23 settembre 2019
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2019. Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Nella premessa della circolare numero 25 del 2019 si legge:
“Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2019, n. 951 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2019 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 16.554,30 e di euro 30.743,70.
Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 9 maggio 2019, n. 112”.
Nelle tabelle di seguito i limiti di retribuzione imponibile aggiornati.
Tipologia di lavoratori | Retribuzione convenzionale | Importi |
---|---|---|
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (detenuti e internati; allievi dei corsi di istruzione professionale; lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità; in tirocini formativi e di orientamento; sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari) |
giornaliera | 55,18 euro |
- | mensile | 1.379,53 euro |
Familiari partecipanti all’impresa familiare | giornaliera | 55,41 euro |
- | mensile | euro 1.385,32 euro |
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali | giornaliera x 12 gg mensili | euro 1.234,32 (euro 102,86 x 12) |
Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time | giornaliera | euro 102,48 |
- | mensile | euro 2.561,98 |
Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time | oraria | euro 12,81 |
Retribuzione | Tipologia | Importi |
---|---|---|
Retribuzione di ragguaglio | giornaliera | euro 55,18 |
- | mensile | euro 1.379,53 |
Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati | minimo mensile | euro 1.379,53 |
- | massimo mensile | euro 2.561,98 |
Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti | minimo annuale | euro 16.554,30 |
- | massimo annuale | euro 30.743,70 |
La circolare numero 25 del 23 settembre 2019, inoltre, riporta novità anche per chi è inserito in un percorso di studio o formazione.
Il documento aggiorna il valore del premio annuale dovuto per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro.
Dal 1° luglio 2019 l’importo passa da 2,62 a 2,65 euro. Di conseguenza le somme da versare per ogni studente sono le seguenti:
Per la copertura assicurativa dell’anno 2019/2020 contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale e curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, invece, è dovuto un premio speciale unitario annuale che ammonta a 59,60 euro.