Assegno di incollocabilità 2019, a partire dal 1° luglio 2019 è stato rivalutato l’importo mensile riconosciuto agli invalidi per infortunio o malattia professionale che non possono fruire dell’assunzione obbligatoria: la comunicazione nella circolare INAIL numero 23 del 21 agosto 2019.
La cifra viene erogata insieme alla rendita e di prassi un decreto ad hoc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali modifica la somma ogni anno, come conseguenza della variazione effettiva dei prezzi al consumo.
Per ottenere l’assegno è necessario presentare richiesta all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, a cui è affidata la gestione.
INAIL - Circolare numero 23 del 21 agosto 2019
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell'importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2019.
Il nuovo importo per il 2019 è in vigore da luglio e chi ne ha diritto riceverà il conguaglio ad ottobre: a darne notizia è l’INAIL con la circolare numero 23 del 21 agosto 2019.
Nel testo si legge:
“L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2019, nella misura di euro 262,06, in considerazione della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2017 e il 2018, pari a 1,1%.
Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2019”.
La somma viene erogata nelle seguenti modalità:
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica di cui possono beneficiare gli invalidi per infortunio o malattia professionale, titolari di rendita diretta, esclusi dalla possibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.
I requisiti per ottenerlo sono i seguenti:
Per ottenere il sussidio economico, chi è in linea con le caratteristiche richieste deve presentare una apposita domanda alla sede INAIL di riferimento con le informazioni necessarie:
La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità: