Scadenze fiscali agosto 2019: anche il Fisco si concede un periodo di stop per l’estate e lascia un pò di respiro ai contribuenti. La sospensione dei termini fiscali sposta la maggior parte delle scadenze a martedì 20 agosto, data in cui si riparte a pieno regime con gli impegni nei confronti dell’Erario.
Nel momento dell’estate in cui tutta la routine rallenta, come da prassi si sospendono i versamenti con modello F24, che ripartono dal 20 agosto in poi. Ne deriva che tutti gli adempimenti e i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ciascun anno possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese senza maggiorazioni.
La sospensione feriale in ambito fiscale si applica anche alle richieste di documenti ed informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito una carrellata di appuntamenti col Fisco e una serie di tabelle riepilogative per fare ordine tra gli impegni.
Unica eccezione, prima del 20 agosto, nel calendario delle scadenze fiscali pubblicato dall’Agenzia delle Entrate è il ravvedimento breve per il versamento delle imposte e i contributi: l’ultimo giorno utile per ravvedersi è il 16 agosto.
L’impegno che arriva subito dopo ferragosto riguarda la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 luglio 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.
La fetta di contribuenti potenzialmente coinvolti è ampia, le modalità per procedere al ravvedimento breve sono due:
Per i non titolari di partita IVA è previsto il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure nel caso in cui debbano pagare F24 precompilati dall’ente impositore.
La sospensione feriale dei termini fiscali sposta gli impegni del mese al 20 agosto, che diventa un concentrato di scadenze. Nello stesso giorno i contribuenti hanno appuntamento con una pioggia di versamenti, comunicazioni e adempimenti contabili.
Anche ai sostituti di imposta ad agosto si concede più tempo, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti periodici, che segnano un appuntamento fisso per il giorno 16 di ogni mese.
Il pagamento dell’Irpef relativo alle ritenute alla fonte a titolo d’acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente comprensivo di addizionali comunali e regionali e sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente, e il versamento dei contributi INPS e Iva mensile può essere effettuato entro il 20 agosto 2019.
Il calendario fiscale di agosto, dunque, ha poche date, ma più complesse ed è, quindi necessario fare chiarezza tra gli impegni con l’Erario: il giorno 20, tra le altre, è carico di scadenze che riguardano le imposte sui redditi.
Per una panoramica completa sul tema, bisogna ricordare che nella tabella di marcia del 2019 si è inserita anche la proroga stabilita dal Decreto Crescita, che ha portato le scadenze delle imposte 2019 derivanti dalla dichiarazione dei redditi al 30 settembre 2019 per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale.
Al di là delle eccezioni previste per i contribuenti che devono prendere le misure con gli ISA, ad agosto restano una serie di impegni che riguardano il versamento delle imposte.
Di seguito la sintesi dei diversi versamenti, partendo dall’Irpef. La carrellata comprende anche le scadenze per chi non si adegua alla proroga.
Scadenza | Contribuenti | Tipologia di versamento |
---|---|---|
20 agosto | Titolari di partita iva | 3° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50% |
Titolari di partita iva | 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50% | |
Titolari di partita iva | 2° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18% | |
Titolari di partita iva | 2° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18% | |
Soggetti che si adeguano alle risultanze ISA nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA che hanno scelto il pagamento rateale con il primo versamento entro il 1° luglio 2019 senza avvalersi della proroga | 3° rata dell’Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50% | |
Soggetti che si adeguano alle risultanze ISA nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2019 senza avvalersi della proroga | 2° rata dell’Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18% |
Uno schema di riferimento è necessario anche per le tipologie di versamento collegate all’imposta sul reddito delle società da effettuare entro il 20 agosto.
Scadenza | Contribuenti | Tipologia di versamento |
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20 agosto | Soggetti Ires | 3° rata dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50% |
Soggetti Ires | 2° rata dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18% | |
Società di comodo | 3° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50% | |
Società di comodo | 2° rata della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18% | |
Soggetti che si adeguano alle risultanze ISA nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA che hanno scelto il pagamento rateale con primo versamento entro il 1° luglio 2019 senza avvalersi della proroga | 3° rata dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50% | |
Soggetti che si adeguano alle risultanze ISA nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA che hanno scelto il pagamento rateale con il primo versamento entro il 31 luglio 2019 senza avvalersi della proroga | 2° rata dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18% |
Come per le altre due imposte, anche l’Irap necessita di uno schema riepilogativo per i contribuenti che devono orientarsi tra i pagamenti dell’imposta entro il 20 agosto.
Scadenza | Contribuenti | Tipologia di versamento |
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20 agosto | Titolari di partita iva | 3° rata dell’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50% |
Titolari di partita iva | 2° rata delI’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18% | |
Soggetti ires tenuti a presentare la dichiarazione Irap | 3° rata dell’Irap a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50% | |
Soggetti ires tenuti a presentare la dichiarazione Irap | 2° rata dell’Irap a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18% | |
Soggetti che si adeguano alle risultanze ISA nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA che hanno scelto il pagamento rateale con primo versamento entro il 1° luglio 2019 senza avvalersi della proroga | 3° rata dell’Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,50% | |
Soggetti che si adeguano alle risultanze ISA nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA che hanno scelto il pagamento rateale con primo versamento entro il 31 luglio 2019 senza avvalersi della proroga | 2° rata dell’Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18% |
Fuori dalla sospensione dei termini fiscali resta la scadenza del modello Intrastat, che riguarda gli operatori intracomunitari obbligati a trasmettere, ogni mese, all’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia delle Dogane gli elenchi che riguardano cessioni e prestazioni.
Gli elenchi intrastat devono essere trasmessi entro il 26 agosto, termine ultimo che si sposta naturalmente solo di 24 ore rispetto all’ordinario perché il 25 cade di domenica.
I soggetti che operano all’interno della Comunità Europea sono chiamati a presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE seguendo una delle due modalità telematiche previste:
Il mese si chiude con il ravvedimento operoso dei tributi da pagare entro il 31 luglio.
I contribuenti tenuti al versamento dei tributi che derivano dalle dichiarazioni dei redditi annuali e che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute o delle rate entro il termine del 31 luglio 2019 possono avvalersi del ravvedimento operoso entro la scadenza del 30 agosto.
La maggiorazione degli interessi legali e della sanzione è ridotta a un decimo del minimo.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito nello stesso momento in cui si regolarizza il pagamento del tributo o la differenza, quando dovuti, e si versano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.