Regime forfettario e datore di lavoro estero: se si oltrepassano i confini, le regole cambiano e non scattano le stesse cause di esclusione.
Si può intraprendere una collaborazione autonoma e applicare l’imposta sostitutiva del 5 o del 15% con un soggetto a cui si è stati legati da rapporto di lavoro dipendente nei due anni precedenti.
Possibilità non ammessa se entrambe le parti sono italiane.
In particolare, le porte del regime forfettario sono chiuse per le seguenti categorie:
Sotto la lente di ingrandimento il caso di un cittadino italiano residente all’estero che lavora con contratto a tempo indeterminato da circa 30 mesi come sviluppatore di software.
Ha intenzione di rientrare in Italia e svolgere la stessa attività in forma di lavoro autonomo.
All’inizio del suo trasferimento potrebbe svolgere la sua professione principalmente nei confronti del suo ultimo datore di lavoro estero, e ha dubbi sulla possibilità di applicare il regime forfettario.
Gli interrogativi nascono dal fatto che una situazione di questo tipo, per due soggetti italiani, farebbe scattare la causa ostativa prevista dal comma 57 della legge 190/2014 e successive modifiche e integrazioni.
Ma cosa succede quando il rapporto è con un datore di lavoro estero?
Con la datata ma sempre attuale risposta all’interpello numero 173/ 2019, l’Agenzia delle Entrate ha in realtà dato il via libera al contribuente e conferma di quanto appariva chiaro da una interpretazione di base della norma: ovvero che può applicare il regime forfettario, anche se esercita la sua attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui aveva avuto già rapporti di lavoro dipendente nei due anni precedenti.
Quando il rapporto tra i due soggetti va oltre i confini nazionali le regole cambiano.
La modifica introdotta con la Legge di Bilancio del Duemiladiciannove, come riportato nella relazione illustrativa, nasce per
“evitare artificiose trasformazioni” di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo
Un rischio che non si corre nel caso di relazioni lavorative con l’estero, per le quali la stessa Agenzia delle Entrate scrive che:
“La circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero”.
Appare improbabile, dunque, che la nuova formula di legame professionale tra i due soggetti possa nascondere una trasformazione poco trasparente del rapporto di lavoro.
Regime forfettario, datore di lavoro estero e clienti fuori dall’Italia
Interpello Agenzia delle Entrate numero 173/2019