Chi detiene il 50% delle quote di una S.r.l. ha il controllo di una società e non può accedere al regime forfettario.
Vige, infatti, il divieto di controllo diretto ed indiretto di società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella svolta dal contribuente titolare delle quote.
Stabilire i confini del concetto di controllo e di riconducibilità non è impresa semplice, le regole di accesso hanno generato una serie di interrogativi tra i contribuenti così come tra gli addetti ai lavori.
Dopo la pubblicazione della circolare 9/E/2019->/regime-forfettario-2019-cause-ostative-esclusione-circolare-agenzia-delle-entrate] tutta dedicata al regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate sta continuando a fornire giorno per giorno chiarimenti sulle regole di accesso o esclusione, aggiungendo di tanto in tanto un tassello al quadro interpretativo della norma.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate non ha dubbi: con il 50% delle quote di una S.r.l. c’è il controllo diretto della società.
Il riferimento per delineare il concetto di controllo è l’articolo 2359 del codice civile, che recita:
“Sono considerate società controllate:
1. le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.Ai fini dell’applicazione dei numeri 1 e 2 del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa”.
Nel documento delle Entrate si legge:
“In particolare, si precisa che, come chiarito nella citata circolare n. 9/E del 2019, risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359 del codice civile nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario al 50 per cento in una società a responsabilità limitata (fermi restando gli ulteriori requisiti).”
Lo spunto per approfondire la definizione di controllo, nell’ambito del regime forfettario, arriva da un contribuente con una doppia attività:
L’Agenzia delle Entrate, argomentando la risposta all’interpello numero 151/2019, per esempio, ha riportato l’attenzione sulla lettera d) del comma 57 legge n. 190 del 2014, come modificata dalla Legge di Bilancio, che riguarda la causa ostativa sul controllo delle società e stabilisce:
“non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Assodato il fatto che il 50% delle quote determina il controllo di una società, bisogna considerare la compresenza di due fattori perché scatti la causa ostativa:
In assenza di una delle due condizioni, il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.
In conclusione, quindi, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che per il contribuente che detiene il 50% delle quote di una S.r.l. e svolge un’attività con lo stesso codice ATECO, come nel caso analizzato, le porte del regime forfettario sono chiuse.
Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 151 del 21 maggio 2019
Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario.