Comunicazione delle liquidazioni IVA periodica omessa, parte l’operazione di compliance sulle Lipe dell’Agenzia delle Entrate in base ai dati inviati con lo spesometro.
A darne notizia è il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 23 novembre 2018 in merito proprio all’avvio dell’attività di promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare le Lipe trimestrali.
Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate, e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA.
Sarà possibile mettersi in regola beneficiando della riduzione delle sanzioni tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
I destinatari delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto indicato nel provvedimento pubblicato il 23 novembre 2018, saranno coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo.
Nelle comunicazioni frutto dell’incrocio dei dati tra spesometro e Lipe saranno contenuti i seguenti dati:
La comunicazione sarà inviata a mezzo PEC e sarà messa a disposizione di ciascun contribuente all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Dati rilevanti ai fini IVA”.
La comunicazione consisterà in un resoconto dettagliato dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate che hanno portato all’invio della comunicazione di irregolarità.
La comunicazione che sarà recapitata a ciascun contribuente reo di aver omesso l’invio delle LIPE trimestrali conterrà i seguenti dati:
Nel provvedimento, che si seguito si allega sono indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Agenzia delle Entrate - provvedimento 23 novembre 2018
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dal decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87.