Con la risoluzione numero 16 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sulla flat tax per le mance introdotta dall’ultima Legge di Bilancio.
Dall’Amministrazione finanziaria arriva il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 5 per cento.
Nel documento anche le istruzioni per la compilazione del modello F24 utile per il pagamento.
Secondo quanto stabilito dall’ultima Legge di Bilancio, le mance che i clienti lasciano ai lavoratori e alle lavoratrici, anche tramite pagamento elettronico, costituiscono reddito di lavoro dipendente ed entro certi limiti sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5 per cento, a patto che non sia stata presentata una rinuncia scritta.
La flat tax si applica alle somme destinate dai clienti ai lavoratori e alle lavoratrici delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande e segue precise regole:
Per permettere ai sostituti di imposta effettuare il versamento della flat tax, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 16 del 17 marzo 2023, ha istituito il codice tributo 1067 denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Sono state, poi, definite anche le sequenze di cifre da utilizzare per il pagamento dell’imposta sostitutiva in casi specifici, di somme maturate e versate in regioni diverse.
Codice tributo tassazione mance | Denominazione |
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1605 | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
1917 | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
1918 | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione - art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
1306 | Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
Alla luce delle flat tax introdotta per le mance, la risoluzione numero 16 del 2023 fornisce anche le istruzioni per la compilazione del modello F24 utile al pagamento dell’imposta sostitutiva.
In particolare per procedere con il versamento è necessario indicare il codice tributo di riferimento nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Particolare attenzione deve essere prestata al campo “Mese di riferimento” dove è necessario indicare il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta.
Nel campo “Anno di riferimento” invece bisogna specificare l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento e la cifra va indicata per esteso.
Tutti i dettagli e le istruzioni sono contenute nel testo integrale della risoluzione numero 16 del 2023.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 16 del 17 marzo 2023
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197