Gianfranco Antico

- Associazioni


Il “decalogo” sulle associazione sportive dilettantistiche

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La Corte di Cassazione, tramite una recente ordinanza, ha fornito un vero e proprio decalogo sulle associazioni sportive dilettantistiche

È un vero e proprio decalogo quello fornito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 6361 del 2 marzo 2023, in materia di associazioni sportive dilettantistiche.

Com’è noto, il mondo dello sport ha trovato nell’articolo 90, della Legge numero 289/2002 lo spazio fiscale entro cui muoversi, così che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in possesso dei requisiti previsti, possono essere iscritte nell’apposito Registro istituito presso il CONI, e detta iscrizione permette di usufruire delle disposizioni fiscali di cui al citato articolo 90, della Legge 289/2002.

In particolare, il comma 17 stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del d.p.r. n. 361 del 10 febbraio 2000;
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Sul punto, ricordiamo che l’Amministrazione finanziaria, con la circolare numero 18/E del 1° agosto 2018, ha fornito una serie di utili chiarimenti.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 18 del 1° agosto 2018
Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Associazioni sportive dilettantistiche: i principi oggetto della pronuncia n. 6361/2023. Un vero e proprio decalogo in materia

Indichiamo i diversi principi emessi dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6361/2023 – che richiama precedenti pronunce - che costituiscono una guida in materia:

Peretano, concludono i giudici di Piazza Cavour nell’ordinanza numero 6361/2023:

l’accertamento sulla spettanza di tali agevolazioni deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell’ente sono erogate e l’effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell’associazione sportiva

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti

poiché ha riconosciuto la natura non commerciale dell’ente - e, conseguentemente, il regime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventi natura commerciale - in ragione del solo dato formale, peraltro non valutato in tutti i suoi aspetti, rappresentato dall’essere una associazione sportiva dilettantistica, in possesso di iscrizione ad una federazione sportiva e di uno statuto, non esaminando minimamente i caratteri dell’attività dell’ente

La sentenza impugnata, dunque

per riconoscere l’applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge, non ha valutato:

Conseguentemente:

i giudici di secondo grado hanno omesso di considerare gli elementi addotti dall’Ufficio a sostegno della natura non commerciale dell’ente, individuati, principalmente

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