Gianfranco Antico

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Raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento: prassi e giurisprudenza recente

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Raddoppio dei termini di decadenza in materia di accertamento tributario: analisi della recente prassi e giurisprudenza in materia, anche alla luce delle ultime pronunce della Corte di Cassazione.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 28/2006 ha giustificato l’intervento legislativo, oggi venuto meno per le annualità dal 2016 in poi, finalizzato a garantire all’A.F. l’utilizzabilità degli elementi istruttori penali che emergano nel corso delle indagini condotte dall’autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello previsto ordinariamente per l’accertamento.

Successivamente, la stessa AF, con la circolare numero 54/2009, ha precisato che l’ampliamento dei termini opera a prescindere dalle successive vicende del giudizio penale che consegua alla denuncia, atteso che la norma collega l’ampliamento dei termini per l’accertamento alla mera sussistenza dell’obbligo di denuncia della violazione ai sensi dell’articolo 331 del C.p.p.

Tale interpretazione è stata altresì estesa anche alle fattispecie in cui, per l’accertamento tributario nei confronti del soggetto verso cui opera l’ampliamento dei termini, sia necessario procedere all’accertamento anche nei confronti di altro soggetto d’imposta legato al primo, limitatamente agli aspetti tributari che assumono rilevanza per la determinazione della posizione fiscale del primo e limitatamente al periodo di imposta cui si riferisce la violazione che assume rilevanza penale.

Raddoppio dei termini di decadenza dell’accertamento tributario: i diversi casi tratti dalla giurispudenza

La questione del raddoppio dei termini, nel suo complesso, è stata oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale, che con la sentenza numero 247 del 25 luglio 2011 (ud. del 20 luglio 2011) ha affermato che la condizione necessaria per il raddoppio dei termini consegue

dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale.

Né la norma richiede un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato, atteso fra l’altro il vigente regime del cosiddetto doppio binario tra giudizio penale e procedimento e processo tributari.

I termini raddoppiati di accertamento non costituiscono, pertanto, una proroga di quelli ordinari

Al contrario, i termini raddoppiati sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente nei casi in sussista l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

Pertanto, osserva la Corte Costituzionale, i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono la fattispecie ab origine diverse.

In particolare:

Vediamo quindi alcuni casi pratici esaminati dalla Corte di Cassazione:

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