Elenco completo delle operazioni IVA in cui si applica l'inversione contabile IVA
Il reverse charge IVA o inversione contabile è una particolare modalità di applicazione dell’IVA: se ti stai chiedendo quando si applica qui sei nel posto giusto.
Il riferimento normativo fondamentale in materia di applicazione di reverse charge IVA è l’articolo 17 del dpr 633/1972 (decreto IVA).
Quando si applica il reverse charge IVA, elenco completo operazioni:
Prestazione/Servizi considerati
Reverse charge IVA: Si o No?
Manutenzione straordinaria
SI
Frazionamento e accorpamento unità immobiliare (manutenzione straordinaria) con installazione impianti
NO
Demolizione e realizzazione nuova costruzione (unico contratto di appalto)
NO
Fornitura con posa in opera (cessione)
NO
Posa in opera senza fornitura di beni (solo prestazioni di servizi)
SI
Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al fornitore dei beni
Si
Installazione impianti relativi ad edifici da soggetto terzo al committente (soggetto passivo)
SI
Parcheggi interrati o su lastrico solare edificio
SI
Derattizzazione, spurgo e rimozione neve
NO
Installazione di impianti funzionali all’edificio (unico impianto)
SI
Video sorveglianza perimetrale con telecamere esterne
SI
Impianto citofonico
SI
Impianto di climatizzazione
SI
Impianto idraulico di edificio con tubazioni esterne
SI
Manutenzione e riparazione impianti
SI
Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati funzionali ad edifici
SI
Installazione impianti fotovoltaici integrati o semi integrati ad edifici, se accatastati autonomamente (D1 o D10)
NO
Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio
SI
Installazione impianti fotovoltaici a terra funzionali o serventi ad edificio, se accatastati autonomamente (D1 o D10)
NO
Installazione e manutenzione di estintori parte integrante di impianto protezione attiva
SI
Installazione e manutenzione di estintori carrellati ed estintori portatili
NO
Installazione e manutenzione porte tagliafuoco e uscite di sicurezza
SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo ad edificio (cioé riparazione o ammodernamento
SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con mera sostituzione di beni
NO
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio solo con mantenimento in funzione
SI
Sostituzione componenti di un impianto relativo a edificio con realizzazione nuovo impianto
Installazione impianti di refrigerazione - magazzini frigorifero (codice Ateco 33.20.09)
NO
Installazione impianti parte integrante edificio (codice Ateco da 43.21.01 a 43.29.09)
SI
Fornitura con installazione di beni significativi in quando diretta a privati
NO
Fornitura con installazione di beni significativi nelle fasi intermedie
SI
Diritto di chiamata funzionale alla verifica dell’impianto
SI
Interventi di manutenzione con canone di abbonamento (indipendentemente dall’esecuzione di intervento di manutenzione)
SI
Servizio di allacciamento per fornitura di gas, energia elettrica e acqua
NO
Servizio di attivazione per avvio di alimentazione gas, energia elettrica e acqua
NO
Operazioni non imponibili
NO
Servizi di pulizia di edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine
NO
Installazione impianti su edifici siti nei porti, aeroporti e scali ferroviari di confine
NO
In particolare, sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972 che individuano i seguenti casi di applicazione, individuando di fatto l’elenco completo delle operazioni soggette a reverse charge IVA:
cessioni imponibili di oro da investimento;
cessioni di materiale d’oro;
cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società sottoposte a split payment e alle agenzie per il lavoro;
cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
cessioni di console da gioco, pc e laptop;
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Ai sensi della vigente normativa sul reverse charge IVA rispetto ai casi tassativamente previsti ed elencati sopra:
“al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25”
Non si può invece utilizzare il reverse charge o inversione contabile nel settore edilizia per le seguenti categorie di operazioni:
preparazione del cantiere;
trivellazione e perforazione;
realizzazione di coperture;
noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
L’obbligo dell’inversione contabile scatta dunque nei casi in cui si manifesti un rapporto tra soggetti professionali con partita IVA e la prestazione svolta riguardi uno dei servizi sopra elencati.
In ordine, invece, alle attività di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici edifici, l’individuazione dei servizi ai quali viene applicato il reverse charge avviemende mediante la sezione F della tabella Ateco 2007 (vedi tabella con analisi caso per caso sopra).