Bonus 200 euro, l’indennità una tantum trova spazio anche nella busta paga del mese di ottobre.
In sede di elaborazione delle paghe i datori di lavoro dovranno considerare, tra i pagamenti da effettuare, anche quelli relativi all’indennità una tantum riconosciuta dal Decreto Aiuti bis ai lavoratori interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa.
Le istruzioni specifiche sul pagamento del bonus 200 euro per i nuovi beneficiari sono contenute nella circolare INPS n. 111 del 7 ottobre 2022.
Destinatari della nuova tranche di erogazioni sono i lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio e che non hanno beneficiato dell’esonero dei contributi INPS poiché interessati da eventi coperti integralmente da contributi figurativi da parte dell’INPS, come nei casi di congedo o cassa integrazione.
La circolare n. 111 pubblicata dall’INPS il 7 ottobre 2022 chiude il cerchio delle istruzioni utili per l’erogazione del bonus 200 euro ai nuovi beneficiari individuati dal Decreto Aiuti bis.
L’articolo 22 ha previsto, al comma 1, l’estensione dell’indennità una tantum anche alla platea di lavoratori precedentemente esclusi in quanto non beneficiari dell’esonero contributivo per via di eventi coperti da contribuzione figurativa integrale da parte dell’INPS.
Si tratta a titolo di esempio dei lavoratori in congedo o in cassa integrazione, per i quali la finestra per il pagamento del bonus 200 euro si aprirà quindi nel mese di ottobre.
Il diritto all’indennità una tantum si applicherà ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio e che, fino al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Aiuti) non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022, presupposto previsto in via generale per il riconoscimento del bonus di 200 euro.
In favore di questa platea di nuovi beneficiari viene confermata l’erogazione in via automatica dell’indennità introdotta a fronte dell’inflazione e del caro energia.
Il pagamento del bonus 200 euro avverrà nella retribuzione di ottobre, previa dichiarazione del lavoratore di non aver già beneficiato dello stesso da parte dell’INPS e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale.
Queste le indicazioni normative, alle quali si affiancano ora le istruzioni operative fornite dall’INPS per la gestione dei pagamenti in busta paga e per il recupero delle somme riconosciute da parte dei datori di lavoro.
È quindi con la retribuzione del mese di ottobre, ossia con le spettanze di competenza del mese, che i datori di lavoro provvederanno al pagamento del bonus ai lavoratori che abbiano avuto a luglio un rapporto di lavoro, anche se con altro datore di lavoro.
Ai fini della verifica della spettanza del bonus di 200 euro, i datori di lavoro dovranno verificare il periodo di riconoscimento della contribuzione figurativa da parte dell’INPS.
Come indicato nella circolare del 7 ottobre sarà necessario verificare che questa sussista dal 1° gennaio al 18 maggio 2022, ma anche se relativa ad eventi sorti prima del 1° gennaio e proseguiti in data successiva al 18 maggio.
Un’ulteriore indicazione riguarda inoltre gli adempimenti richiesti al lavoratore, che ai fini del pagamento dovrà presentare apposita dichiarazione al datore di lavoro dalla quale risulti:
In caso di più rapporti di lavoro la dichiarazione dovrà essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento.
Per quel che riguarda i datori di lavoro, l’INPS specifica che la compensazione del credito maturato a seguito del pagamento del bonus 200 euro al lavoratore potrà essere effettuata con l’Uniemens relativo alla competenza del mese di ottobre 2022, ovvero tramite regolarizzazione sul flusso della competenza del mese di luglio 2022.
Si rimanda alla circolare di seguito allegata per le istruzioni operative.
Circolare INPS numero 111 del 7 ottobre 2022
Decreto-legge n. 115/2022,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022. Articolo 22, rubricato “Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Istruzioni applicative