Con la risoluzione numero 52 del 23 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini.
Come di consueto, nel documento sono contenute anche le istruzioni che le imprese beneficiarie devono seguire per la compilazione del modello F24.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 52 del 23 settembre 2022
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
Le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, hanno diritto a un credito d’imposta pari al 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
A regolare la misura è il Decreto Sostegni bis, DL n. 73/2021, all’articolo 31. L’agevolazione si applica a tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari che rientrano nell’ambito di uno specifico progetto.
Il credito d’imposta spetta fino a un importo massimo di 20 milioni di euro all’anno per ogni impresa beneficiaria ed è utilizzabile in compensazione.
Per usufruire del bonus è necessario indicare il codice tributo 6981 istituito con la risoluzione numero 52 del 23 settembre 2022 nel modello F24.
Codice tributo | Denominazione |
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6981 | credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 |
Come di consueto, nel documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate ci sono anche tutte le istruzioni da seguire per compilare il modello F24.
In particolare le imprese che hanno diritto a beneficiare del credito d’imposta ricerca e sviluppo per farmaci devono indicare il codice tributo 6981 nella sezione “Erario”.
In particolare la sequenza di cifre deve essere indicata in una delle due colonne:
Nel campo anno di riferimento, invece, deve essere specificato il periodo in cui le spese sono state sostenute per esteso, come ad esempio 2021.