Riduzione premi INAIL 2022, per l’importo di premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata fissata al 15,27 per cento.
La riduzione è prevista per i premi speciali dovuti da diversi settori e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura.
I beneficiari sono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e sono adottati criteri diversi nel caso in cui l’attività sia stata avviata da più o meno di due anni.
Per tutti i settori, tranne che per quello agricolo, le domande per la riduzione vanno inviate attraverso il nuovo servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali” disponibile sul sito INAIL.
L’INAIL tramite la circolare n. 20 del 16 maggio 2022 ha fornito indicazioni in merito alla riduzione dei premi e dei contributi 2022 per i settori e le gestioni per cui non sono ancora state completate le operazioni di revisione tariffaria.
I premi INAIL 2022 sono relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, la riduzione è stata disposta a partire dal 2014 dalla legge n. 147/2013.
Dal 2019, infatti, la riduzione non è prevista a favore dei settori per i quali, dal 1° gennaio 2022, si applica l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi determinato dai decreti interministeriali del 27 febbraio 2019. Questi decreti riguardano:
Per il 2022 la riduzione è fissata al 15,27 per cento e si applica esclusivamente ai premi unitari speciali dovuti:
La circolare n. 20 contiene anche dettagli sulle modalità di applicazione della riduzione premi INAIL 2022 e di presentazione delle domande.
I beneficiari sono individuati sulla base dell’andamento infortunistico aziendale e sono previsti criteri diversi di applicazione della riduzione a seconda della durata dell’attività:
Per i soggetti che hanno avviato il lavoro da più di due anni (data di inizio attività precedente al 3 gennaio 2020) verrà applicato il criterio secondo il quale si confrontano l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA) in modo da tenere conto dell’andamento infortunistico.
Questi valori indicano il numero di giornate di lavoro perse in media ogni anno da ciascun lavoratore a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
Minore è la loro differenza, più è virtuosa l’azienda, e dunque l’INAIL sarà più propensa a riconoscere la riduzione.
Nel caso in cui l’attività sia stata avviata da meno di due anni (data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2020), è necessario inviare la domanda di riduzione ai soggetti che verificano il rispetto delle norme di tutela della salute e di sicurezza sul posto di lavoro.
La domanda va presentata entro la scadenza dei primi due anni di attività e per tutti i settori, tranne che per l’agricoltura, va trasmessa attraverso il nuovo servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali” disponibile sul sito INAIL.
Nel caso della domanda per il settore agricoltura è necessario compilare l’apposito modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura”, disponibile di seguito.
MODULO DI DOMANDA
Riduzione dei contributi in agricoltura nel primo biennio di attività ai sensi della legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 128
Questo va inviato tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale: “dcod@postacert.inail.it”.
Infine, per la polizza speciale IeFP, Istruzione e Formazione Professionale, la domanda di riduzione va presentata utilizzando il servizio “Comunicazione data di avvio dei corsi IeFP”, compilando l’apposita sezione “Domanda per l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013 al premio speciale unitario d.lgs. 150/2015”
Se nel corso del primo biennio è già stata presentata e accolta una domanda, la riduzione verrà applicata automaticamente e non sarà necessario presentare nuovamente l’istanza.